CASS. CIV., SEZ. LAV., 21.10.2022 N. 31148 – MODIFICA DEL CCNL APPLICATO IN AZIENDA E LE POSSIBILI CONSEGUENZE RETRIBUTIVE

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di Bernardina Calafiori e Simone Brusa*

Nell’ambito di un rapporto di lavoro subordinato con una giornalista, la datrice di lavoro decideva di modificare il Ccnl applicato in azienda passando dall’applicazione del contratto nazionale di lavoro giornalistico al contratto collettivo nazionale Radiotelevisioni private.

Allo stesso tempo, nel caso in esame, tra la dipendente e la Società interveniva un accordo negoziale sulla variazione di inquadramento contrattuale ai sensi del “nuovo” Ccnl.

La dipendente presentava ricorso giudiziale rivendicando asserite differenze retributive che sarebbero a lei spettate con una perdurante applicabilità al rapporto di lavoro dello (originario) contratto collettivo nazionale giornalisti.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 31148 del 21 ottobre 2022, confermava la pronuncia di merito che aveva rigettato le domande della dipendente, osservando che:

– l’accordo con cui le Parti hanno inteso modificare il contratto individuale con riferimento alla fonte collettiva applicabile al rapporto era espressione dell’autonomia privata riconosciuta ai sensi dell’art. 1322 c.c.;

  • tale accordo non costituiva nemmeno violazione dell’art. 2077 c. (che prevede una prevalenza del contratto collettivo  applicato  su  eventuali  clausole peggiorative individualmente pattuite) in quanto “la sostituzione in via negoziale di una fonte collettiva si colloca al di fuori dell’ambito regolato dall’art. 2077 cod. civ.”;
  • non sussisteva  nemmeno  una  violazione  dell’art. 2103  c.  (e  quindi  di  modifica  in  pejus  a  danno della dipendente) in quanto le modifiche derivanti dall’applicazione del nuovo Ccnl non avevano inciso sui c.d. “diritti quesiti”.

La Corte di Cassazione rigettava pertanto la richiesta della dipendente escludendo “che il lavoratore possa pretendere di mantenere come definitivamente acquisito al suo patrimonio un diritto derivante da una norma collettiva non più esistente”.

Nel caso di specie la ricorrente avrebbe al più potuto pretendere “la cristallizzazione della retribuzione percepita all’atto della modifica contrattuale” (laddove inferiore a quanto previsto dal Ccnl Radiotelevisioni private) ma non “il trattamento retributivo previsto in relazione ai contratti collettivi nazionali giornalisti succedutisi nel tempo”.

Ciò premesso, la Corte di Cassazione accoglie in parte il ricorso della lavoratrice sotto il profilo per cui le somme indebitamente percepite dalla lavoratrice (in ragione della sentenza favorevole di primo grado) debbano essere restituite “al netto” senza che la Società possa “pretendere la restituzione di importi al lordo di ritenute fiscali mai entrate nella sfera patrimoniale del dipendente”.

* Avvocato Studio Legale Daverio & Florio

 

 

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