Assegno unico e universale

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di Martina Iorio*

Dal primo marzo 2022 andrà a regime, dopo un periodo di sperimentazione dell’Assegno Unico Temporaneo, il nuovo strumento denominato Assegno Unico e Universale per i nuclei familiari con figli minori e maggiorenni fino a 21 anni. Una misura universale destinata a tutti i “lavoratori” comprese le categorie attualmente escluse dalla disciplina degli assegni nucleo familiare. Secondo le stime Istat il nuovo strumento dovrebbe riguardare una platea di sette milioni di nuclei familiari.

La finalità dell’Assegno Unico e Universale è quella di sostenere la genitorialità, la funzione sociale ed educativa delle famiglie, contrastare la denatalità e favorire la conciliazione della vita familiare con il lavoro, in particolare quello femminile. Uno strumento quindi di supporto alla natalità, ma anche e soprattutto di semplificazione normativa.

Infatti a partire da marzo 2022 saranno abolite tutte le attuali forme di sostegno esistenti per i nuclei familiari con figli a carico, dal premio alla nascita (Bonus mamma domani), all’assegno di natalità (Bonus bebè), gli ANF per figli minori fino alle detrazioni per i figli a carico al di sotto dei 21 anni.

Il Bonus bebè maturato entro il 31 gennaio 2022 verrà percepito interamente nel 2022.

Resta invece operativo il Bonus Asili Nido. 

Chi ne ha diritto

L’ Assegno Unico e Universale è riconosciuto su base mensile per ciascun figlio minorenne a carico e, per i nuovi nati a decorre dal settimo mese di gravidanza, inclusi i figli minorenni adottati e in affido preadottivo. É riconosciuto per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, purché frequenti un corso di formazione scolastica o professionale o di laurea; svolga un tirocinio o un’attività lavorativa con un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui (per il computo di tali limiti si considera il reddito al lordo degli oneri deducibili); sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego; svolga il servizio civile universale.

Infine spetta per ciascun figlio con disabilità a carico, in questo caso senza limiti di età.

Requisiti di accesso

L’ Assegno Unico e Universale spetta a tutte le categorie di lavoratori:

  • Lavoratori autonomi
  • Lavoratori dipendenti
  • Lavoratori iscritti alla gestione separata
  • Lavoratori agricoli
  • Lavoratori domestici e domestici somministrati
  • Lavoratori di ditte cessate, fallite e inadempienti
  • Lavoratori in aspettativa sindacale
  • Lavoratori marittimi sbarcati,
  • Lavoratori titolari di prestazioni sostitutive della retribuzione, quali i titolari di NASpI o disoccupazione agricola, titolari di trattamenti di integrazione salariale, lavoratori assistiti da assicurazione TBC, e dai titolari di prestazioni pensionistiche da lavoro dipendente

É necessario però possedere congiuntamente i seguenti requisiti:

  • Avere cittadinanza italiana o in uno stato membro UE, il richiedente può essere anche un familiare di un cittadino italiano o europeo, titolare del diritto di soggiorno, del diritto di soggiorno permanente in alternativa, cittadinanza di uno stato non appartenente all’unione europea e possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno
  • Residenza o domicilio in Italia, insieme con i figli a carico, per la durata del
  • Residenza in Italia per almeno due anni anche non continuativi o in alternativa, titolarità di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata di almeno sei
  • Essere soggetti al pagamento dell’imposta sul reddito in italia.

Misura

L’importo dell’ Assegno Unico e Universale varia al variare dell’ISEE del nucleo familiare e alla presenza al suo interno di più figli o di figli con disabilità. Si va da un minimo di 50 euro a figlio per coloro che hanno un ISEE pari o superiore a 40.000 euro o per chi non presenta il modello ISEE, fino ad un importo massimo di 175 euro a figlio per coloro che hanno un

ISEE fino a 15.000 euro. All’importo base si aggiungono le maggiorazioni al ricorrere delle seguenti ipotesi:

  • se nascono altri figli dopo il secondo;
  • se le madri hanno un’età inferiore ai 21 anni;
  • se nascono figli con disabilità (le maggiorazioni variano in base all’età del figlio);
  • se in famiglia ci sono più di 4 figli è riconosciuta una maggiorazione forfettaria di 100 euro;
  • se il reddito non supera i 000 euro e in presenza di altri requisiti, per i primi tre anni di erogazione della misura, le maggiorazioni servono a garantire la graduale transizione alla nuova misura.

Composizione Nucleo familiare

La norma generale prevede che il nucleo familiare ai fini ISEE, è costituito dai soggetti che compongono la famiglia anagrafica alla data di presentazione della domanda. 

La famiglia anagrafica comprende: il dichiarante, vale a dire colui che sottoscrive la DSU, il coniuge, i figli minorenni, i figli minorenni in affidamento temporaneo o preadottivo, i figli maggiorenni, altri componenti del nucleo familiare, soggetti in convivenza anagrafica.

Si possono però verificare delle situazioni in cui il nucleo familiare non coincide con la famiglia anagrafica.

Coniugi con diversa residenza, in questo caso visto che risultano in due stati di famiglia diversi, dovranno stabilire a quale dei due stati di famiglia fanno riferimento, per individuare le altre persone che fanno parte del nucleo familiare ai fini dell’ISEE. In caso di mancato accordo, occorre indicare l’ultima residenza familiare comune e in assenza la residenza del coniuge di maggior durata.

Lo stesso principio si applica alle persone dello stesso sesso unite civilmente. 

Si  considerano  invece  nuclei  familiari  distinti  nei casi  di  separazione  giudiziale  o  cessazione  degli effetti  civili  del  matrimonio  (divorzio),  a  meno  che gli ex coniugi non continuino a risiedere nella stessa abitazione. Il caso di abbandono del coniuge, accertato dalla  pubblica  autorità  competente  in  materia  di servizi sociali; quando la diversa residenza è dovuta a seguito dei provvedimenti urgenti e temporanei, di cui all’art 708 del c.p.c; quando il coniuge ha perso la potestà genitoriale o è stato adottato nei suoi confronti un  provvedimento  di  allontanamento  per  condotta pregiudizievole al figlio/i.

Il minorenne che, con un provvedimento del giudice o del servizio sociale è in affidamento preadottivo, apparterrà  al  nucleo  familiare  dell’affidatario,  anche se   risulta   nella   stessa   residenza   anagrafica   del genitore, e si considera equiparato al figlio minorenne dell’affidatario.

affido preadottivo. É riconosciuto per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, purché frequenti un corso di formazione scolastica o professionale o di laurea; svolga un tirocinio o un’attività lavorativa con un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui (per il computo di tali limiti si considera il reddito al lordo degli oneri deducibili); sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego; svolga il servizio civile universale.

Infine spetta per ciascun figlio con disabilità a carico, in questo caso senza limiti di età.

Requisiti di accesso

L’ Assegno Unico e Universale spetta a tutte le categorie di lavoratori:

  • Lavoratori autonomi
  • Lavoratori dipendenti
  • Lavoratori iscritti alla gestione separata
  • Lavoratori agricoli
  • Lavoratori domestici e domestici somministrati
  • Lavoratori di ditte cessate, fallite e inadempienti
  • Lavoratori in aspettativa sindacale
  • Lavoratori marittimi sbarcati,
  • Lavoratori titolari di prestazioni sostitutive della retribuzione, quali i titolari di NASpI o disoccupazione agricola, titolari di trattamenti di integrazione salariale, lavoratori assistiti da assicurazione TBC, e dai titolari di prestazioni pensionistiche da lavoro dipendente

É necessario però possedere congiuntamente i seguenti requisiti:

  • Avere cittadinanza italiana o in uno stato membro UE, il richiedente può essere anche un familiare di un cittadino italiano o europeo, titolare del diritto di soggiorno, del diritto di soggiorno permanente in alternativa, cittadinanza di uno stato non appartenente all’unione europea e possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno
  • Residenza o domicilio in Italia, insieme con i figli a carico, per la durata del
  • Residenza in Italia per almeno due anni anche non continuativi o in alternativa, titolarità di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata di almeno sei
  • Essere soggetti al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia.

Misura

L’importo dell’ Assegno Unico e Universale varia al variare dell’ISEE del nucleo familiare e alla presenza al suo interno di più figli o di figli con disabilità. Si va da un minimo di 50 euro a figlio per coloro che hanno un ISEE pari o superiore a 40.000 euro o per chi non presenta il modello ISEE, fino ad un importo massimo di 175 euro a figlio per coloro che hanno un

ISEE fino a 15.000 euro. All’importo base si aggiungono le maggiorazioni al ricorrere delle seguenti ipotesi:

  • se nascono altri figli dopo il secondo;
  • se le madri hanno un’età inferiore ai 21 anni;
  • se nascono figli con disabilità (le maggiorazioni variano in base all’età del figlio);
  • se in famiglia ci sono più di 4 figli è riconosciuta una maggiorazione forfettaria di 100 euro;
  • se il reddito non supera i 000 euro e in presenza di altri requisiti, per i primi tre anni di erogazione della misura, le maggiorazioni servono a garantire la graduale transizione alla nuova misura.

Composizione Nucleo familiare

La norma generale prevede che il nucleo familiare ai fini ISEE, è costituito dai soggetti che compongono la famiglia anagrafica alla data di presentazione della domanda. 

La famiglia anagrafica comprende: il dichiarante, vale a dire colui che sottoscrive la DSU, il coniuge, i figli minorenni, i figli minorenni in affidamento temporaneo o preadottivo, i figli maggiorenni, altri componenti del nucleo familiare, soggetti in convivenza anagrafica.

Si possono però verificare delle situazioni in cui il nucleo familiare non coincide con la famiglia anagrafica.

Coniugi con diversa residenza, in questo caso visto che risultano in due stati di famiglia diversi, dovranno stabilire a quale dei due stati di famiglia fanno riferimento, per individuare le altre persone che fanno parte del nucleo familiare ai fini dell’ISEE. In caso di mancato accordo, occorre indicare l’ultima residenza familiare comune e in assenza la residenza del coniuge di maggior durata.

Lo stesso principio si applica alle persone dello stesso sesso unite civilmente. 

Si  considerano  invece  nuclei  familiari  distinti  nei casi  di  separazione  giudiziale  o  cessazione  degli effetti  civili  del  matrimonio  (divorzio),  a  meno  che gli ex coniugi non continuino a risiedere nella stessa abitazione. Il caso di abbandono del coniuge, accertato dalla  pubblica  autorità  competente  in  materia  di servizi sociali; quando la diversa residenza è dovuta a seguito dei provvedimenti urgenti e temporanei, di cui all’art 708 del c.p.c; quando il coniuge ha perso la potestà genitoriale o è stato adottato nei suoi confronti un  provvedimento  di  allontanamento  per  condotta pregiudizievole al figlio/i.

Il minorenne che, con un provvedimento del giudice o del servizio sociale è in affidamento preadottivo, apparterrà  al  nucleo  familiare  dell’affidatario,  anche se   risulta   nella   stessa   residenza   anagrafica   del genitore, e si considera equiparato al figlio minorenne dell’affidatario.

Nel  caso  in  cui  con  provvedimento  del  giudice  o con  ordinanza  sindacale,  il  minorenne  è  in  affido temporaneo,  allora  costituirà  nucleo  familiare  a sé,  fatta  salva  la  facoltà  del  genitore  affidatario  di considerarlo come componente del nucleo familiare, tale scelta sarà valida per tutto il periodo di validità della DSU.

Il minore in affidamento che Viene collocato presso una comunità è considerato come nucleo familiare a sé.

I figli maggiorenni appartengono allo stesso nucleo familiare del genitore se conviventi o se non conviventi, se hanno una età inferiore ai 26 anni e sono a carico Irpef.

Modalità di presentazione delle domande ed erogazione

La domanda può essere presentata in modalità telematica all’Inps direttamente dal soggetto richiedente ovvero ricorrendo ai Patronati secondo le regole tecniche che sono state fornite dall’Inps. L‘Assegno Unico e Universale è corrisposto dall’Inps ed è ripartito in pari misura tra i genitori, salvo che il nucleo familiare disponga di un solo conto corrente o che si scelga, in accordo, l’accredito al 100% sul conto corrente del richiedente.

In assenza dei genitori, l’assegno è corrisposto a chi esercita la responsabilità genitoriale. L’erogazione dell’Assegno Unico e Universale avviene mediante accredito su IBAN ovvero mediante bonifico domiciliato, L’Assegno Unico e Universale per i figli maggiorenni, dai 18 ai 21 anni può essere corrisposto in via diretta al figlio. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, l’Assegno Unico e Universale spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso, l’Assegno Unico e Universale, in mancanza di accordo, è ripartito in pari misura tra i genitori. Se la famiglia anagrafica è composta da nonni e nipoti minorenni, ma non c’è un formale provvedimento di affido, la regola generale prevede che per la composizione del nucleo familiare ai fini ISEE i minorenni siano inseriti nel nucleo familiare del genitore, in questo caso i nonni non potranno fare richiesta di Assegno Unico e Universale.

Se il genitore avente diritto è minorenne o incapace di agire per altri motivi, la domanda può essere presentata dal legale rappresentante in nome e per conto del genitore incapace. In tal caso, i requisiti devono essere comunque posseduti dal genitore minorenne o incapace.

Quando presentare le domande

Le domande possono essere presentate a partire dal mese gennaio 2022, ma bisogna ricordare che per definire l’importo è necessario aver presentato un ISEE valido.

È possibile anche presentare la domanda senza ISEE, ma in questo caso come detto in precedenza si accederà solo all’importo minimo previsto per l’Assegno Unico e Universale.

Sarà comunque possibile presentare l’ISEE anche successivamente. Per coloro che presentano ISEE entro il 30 giugno 2022 verranno riconosciuti gli importi spettanti in base al valore dell’ISEE presentato a decorrere dal mese di marzo 2022.

Per le domande presentate a gennaio e febbraio 2022 i pagamenti cominceranno a essere erogati tra il 15 e il 21 marzo 2022. Per le domande presentate successivamente il pagamento verrà effettuato alla fine del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

Per chi presenta la domanda entro giugno 2022 i pagamenti avranno decorrenza per le mensilità arretrate dal mese di marzo 2022. Per le domande presentate a partire dal 1° luglio 2022 non saranno corrisposti arretrati.

Se ci si accorge di aver commesso un errore nella compilazione della domanda è possibile cliccare su

«Rinuncia», facendo attenzione a scegliere come motivazione «errore di compilazione» e non «rinuncia alla prestazione». In questo modo è possibile poi inserire una nuova domanda corretta.

Compatibilità con altre misure

É bene sapere che l’Assegno Unico e Universale è compatibile con il Reddito di Cittadinanza e con la fruizione di eventuali altre misure a favore dei figli a carico erogati dalle Regioni, Province autonome di Trento e Bolzano e dagli Enti Locali.

La norma dispone che per i nuclei familiari percettori di Reddito di Cittadinanza, L’Inps corrisponda d’ufficio, l’Assegno Unico e Universale congiuntamente ad esso e con le modalità di erogazione del Reddito di Cittadinanza, fino a concorrenza dell’importo dell’Assegno Unico e Universale spettante in ciascuna mensilità. Il beneficio complessivo è determinato sottraendo dall’importo teorico spettante la quota di Reddito di Cittadinanza relativa ai figli minorenni che fanno parte del nucleo familiare calcolata sulla base della scala di equivalenza di cui all’articolo due, comma quattro, del decreto-legge n. 4 del 2019.

*Odcec Nola

 

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