L’ASSEGNO UNICO UNIVERSALE DOPO LA LEGGE DI BILANCIO 2023

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di Stefano Lapponi*

 

La legge di bilancio 2023 (Legge 29 dicembre 2022, n. 197) contiene alcune disposizioni volte a sostenere la famiglia.

Tra le misure salienti sono di particolare importanza quelle modificative dell’Assegno Unico Universale.

Con le modifiche apportate al decreto legislativo 29.12.2021 n. 230 “Istituzione dell’assegno unico e universale per i figli a carico, in attuazione della delega conferita al Governo ai sensi della legge 1° aprile 2021, n. 46”, il Governo ha voluto aumentare gli importi base dell’assegno unico previsto per i nuclei familiari con figli minori, rendere strutturali gli incrementi previsti per il 2022 in favore dei figli maggiorenni disabili e aumentare la maggiorazione forfettaria per i nuclei familiari con quattro e più figli.

Il d.lgs. 230/21 riconosce un importo variabile, soggetto a maggiorazioni in base alla situazione economica del nucleo familiare come determinata dall’ISEE e dalle sue componenti, tenendo conto del numero e dell’età dei figli a carico.

Seguendo queste linee l’assegno spetta in misura piena ai nuclei familiari con figli minori con un ISEE pari o inferiore a 15.000,00 euro per poi ridursi in modo graduale fino ad arrivare all’importo minimo per i beneficiari con un ISEE pari a 40.000,00 euro. Per ISEE superiori ai 40.000,00 euro l’importo dell’assegno rimane costante al limite minimo.

Determinato l’importo erogabile, lo stesso rimane fisso per tutte le rate, salvo conguaglio che verrà effettuato generalmente nelle mensilità di gennaio e febbraio di ogni anno successivo, in cui si farà riferimento all’ISEE in corso di validità al 31 dicembre dell’anno precedente.

Oltre al livello di ISEE il decreto legislativo istitutivo del beneficio fissa l’importo dell’assegno unico erogabile anche in modo differente per categorie di nuclei familiari distinti per composizione, età ed eventuale disabilità dei partecipanti al nucleo.

Coordinando i due parametri di commisurazione (ISEE e componenti nucleo familiare, gli importi dell’Assegno Unico familiare sono così fissati:

  • per nuclei familiari con figli minori l’art. 4 co. 1 del d.lgs. 230/2021 riconosce, a titolo di assegno unico, un importo  pari  a  175,00  euro  mensili  per  ciascun figlio minorenne

– in misura piena, per un ISEE pari o inferiore a 000,00 euro;

-ridotto gradualmente  (secondo  gli  importi specificati nella Tabella 1 allegata al lgs.                             230/21), fino a raggiungere un valore pari a 50,00 euro in caso di ISEE pari o superiore a                40.000,00 euro.

  • per figli maggiorenni fino a 21 anni l’importo per ciascun figlio è pari a 85,00 euro mensili e viene riconosciuto ai sensi dell’art.4 co. 2 del d.lgs. 230/2021 in misura piena, per un ISEE pari o inferiore a 15.000,00 euro ridotto gradualmente (secondo gli importi specificati nella Tabella 1 allegata al provvedimento citato), fino a raggiungere un valore pari a 25,00 euro in caso di ISEE pari a 40.000,00 euro.

Per i livelli di ISEE superiori a tale cifra l’importo dell’assegno resta costante.

Per fruire dell’assegno il figlio maggiorenne a carico deve (alternativamente):

  • frequentare un corso di formazione scolastica o professionale oppure un corso di laurea;
  • svolgere un  tirocinio  o  un’attività  lavorativa limitata  con  reddito  complessivo  inferiore  a 000,00  euro  annui  (in  tal  senso  si  legga  il messaggio Inps 20.4.2022 n. 1714 § 4);
  • essere registrato  come  disoccupato  e  in  cerca di   lavoro   presso   un   centro   per   l’impiego   o un’agenzia per il lavoro;
  • svolgere il servizio civile universale.

L’Inps ha peraltro precisato (circ. 9.2.2022 n. 23), che il beneficio spetta anche in caso di titolari di un contratto di apprendistato e tirocinio che rispetti le Linee Guida Governo – Regioni del 25.5.2017.

La Legge di Bilancio 2023 interviene aumentando l’importo dell’assegno unico per nuclei familiari con figli minori in misura pari al 50% distinguendo i nuclei con figli di età inferiore ad 1 anno dai nuclei con figli di età compresa tra 1 e 3 anni. La fruizione dell’aumentointaleultimafattispecieècondizionata dalla composizione del nucleo all’interno del quale devono essere presenti almeno tre figli e per livelli di ISEE fino a 40.000,00 euro.

Nella fattispecie gli importi dell’assegno unico universale con decorrenza 1.1.2023 sono i seguenti:

Nuclei Livello ISEE (€) Importo base (€) Aumen- to 50%

(€)

Importo assegno
Con figli età inf. 1 anno 15.000,00 175,00 87,50 262,50
≥ 40.000,00 50,00 25,00 75,00
Con figli di età compresa tra 1 e 3 anni a condizione che siano presenti almeno 3 figli 15.000,00 175,00 87,50 262,50
Fino a 40.000,00 50,00 25,00 75,00

 

Per figli maggiorenni fino a 21 anni l’importo per ciascun figlio è pari a 85,00 euro e rimane invariato nel 2023 rispetto a quanto stabilito dal decreto legislativo istitutivo.

Interventi strutturali per nuclei familiari con figli disabili. 

La Legge di bilancio 2023 interviene sull’assegno unico universale per i nuclei familiari con componenti disabili rendendo strutturali gli importi originariamente previsti per il solo anno 2022 per tali fattispecie.

L’art. 1 co. 357 della legge 197/2022 abroga il riferimento all’anno 2022 all’articolo 4 co.1 del d.lgs. 230/21 dove si equipara la misura base dell’assegno unico prevista per ciascun figlio minorenne e quella prevista per ciascun figlio maggiorenne disabile a carico e conseguentemente abroga l’art.4 comma 6 che fissava l’importo dell’assegno per figli disabili con età pari o superiore a 21 anni da 85,00 euro a 25,00 euro a seconda del livello ISEE.

Per effetto di tale misura abrogativa l’importo dell’assegno unico universale per tutti i figli con disabilità a carico è riconosciuto, in via strutturale e senza limiti di età, per un importo base massimo pari a 175,00 euro. Conseguentemente la maggiorazione fissa, pari a 80,00 euro, prevista dall’art. 4 co. 5 del d.lgs. 230/2021 per i figli disabili a carico under 21, viene abrogata.

Il comma 357 della Legge di Bilancio in tema di maggiorazione per figli disabili maggiorenni under 21 abroga l’inciso “limitatamente all’anno 2022”, e pertanto per i figli disabili a carico in questa fascia di età dispone in via strutturale la stessa maggiorazione prevista dall’art. 4 co. 4 del d.lgs. 230/2021 per i figli disabili minorenni, che ammonta a 105,00 euro mensili in caso di non autosufficienza e diminuisce a 95,00 euro in caso di disabilità grave e a 85,00 euro in caso di disabilità media. Di conseguenza viene abrogata la maggiorazione fissa, pari a 80,00 euro, prevista dall’art. 4 co. 5 del d.lgs. 230/2021 per i figli disabili a carico under 21.

Per effetto dell’art. 1 co. 357 della legge 197/2022, dall’1.1.2023 diviene strutturale l’incremento mensile di 120,00 euro della maggiorazione transitoria prevista dall’art. 5 co. 9-bis del d.lgs. 230/2021 per i nuclei familiari con almeno un figlio a carico affetto da disabilità e con un valore ISEE fino a 25.000,00 euro.

La medesima norma dispone dall’1.1.2023, in tema di maggiorazione forfettaria per i nuclei familiari con quattro o più figli di cui all’art. 4 co. 10 del d.lgs. 230/2021, l’aumento della medesima del 50%, già riconosciuta dal 2022, salendo quindi dagli originari 100,00 euro a 150,00 euro mensili.

*Odcec Macerata

 

 

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