LE PROCEDURE DI SISTEMA NEI CONTRATTI DI APPALTO: COORDINAMENTO SICUREZZA CANTIERI IN EDILIZIA

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di Ezio Marasi *

Laprocedurachemetteinrelazioneil Coordinatorecon il Committente per la risoluzione di una grave non conformità: la gestione dello stato di pericolo grave ed imminente.

Nell’articolo precedente è stata presentata la seconda procedura di sistema, ritenuta la procedura più severa nel processo di governo della sicurezza di cantiere: lo sviluppo del tavolo tecnico per le attività critiche.

Nel presente articolo, si sviluppa la terza procedura di sistema tramite la quale il coordinatore promuove e gestisce le non conformità più gravi, quali lo stato di pericolo grave ed imminente.

Lo stato di pericolo grave ed imminente è una condizione nella quale qualcuno o qualcosa non risulta conforme ai parametri tecnici e comportamentali previsti dalle norme di tutela e omologazione.

Un antennista (caso frequente di manutenzione di un dispositivo condominiale) che opera sul tetto privo di protezioni perimetrali, che non indossa imbrachi di sicurezza opportunamente affrancati a linea vita o a ganci di posizionamento o ad altro sistema adeguato a trattenere la caduta in caso di perdita dell’equilibrio, rientra tra i casi di pericolo grave ed imminente.

Un operaio (caso frequente di messa in sicurezza dell’area di cantiere) che colloca i parapetti a morsetto, perimetrali alla soletta di un piano di un edificio in costruzione, senza impiegare un sistema adeguato a trattenere la caduta in caso di perdita dell’equilibrio, rientra tra i casi di pericolo grave ed imminente.

Un tecnico impiantista che interviene su un quadro elettrico o su una linea elettrificata, senza adeguate protezioni in assenza di sezionamento elettrico della parte di impianto da manutenere, rientra tra i casi di pericolo grave ed imminente.

Un meccanico che interviene su organi meccanici di una pressa idraulica, senza avere portato la macchina in uno stato di “quiete o staticità assoluta” (annullamento delle “inerzie meccaniche e idraulico- pneumatiche”), rientra tra i casi di pericolo grave ed imminente.

Un operatore che provvede alla pulizia di un pozzo o di una cisterna per reflui o idrocarburi, senza adottare “maschere pieno facciale” con impiego di ossigeno e rilevatori di gas tossici, rientra tra i casi di pericolo grave ed imminente.

Un gruista che non rispetta il “divieto di sorvolo”, movimentando travi e materiale scomponibile sopra la testa di operai che eseguono lavori o passano all’interno dell’area di azione della gru, rientra tra i casi di pericolo grave ed imminente.

I casi enunciabili sono molteplici e devono, anche, tenere conto di altri parametri sfavorevoli al contorno come ad esempio, l’assenza di assistenza in caso di emergenza infortunio, oppure l’assenza di illuminazione dell’area di lavoro e altro ancora.

I casi sopra elencati aiutano a comprendere che ogni attività lavorativa, ancor più se critica, deve essere eseguita solamente dopo aver esaminato, con tutti gli attori e i responsabili dell’esecuzione dell’opera, i criteri tecnici e operativi alla luce dei pericoli al contorno e al grado di rischio ad essi correlato.

Ogni attività lavorativa che possa essere autonomamente eseguita dall’impresa nell’ambito della propria qualifica tecnica e professionale dovrà essere vigilata puntualmente dal Preposto, nominato dal datore di lavoro.

Abbiamo visto che il decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146 “Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili”, ha ridefinito in modo importante nomina, ruolo e obblighi del Preposto, integrando quanto già esposto dall’art.19 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 “Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro”. 

Il Legislatore ha evidenziato per il Preposto, l’obbligo di tenere comportamenti autorevoli e prontamente efficaci in merito alle azioni correttive e preventive da attuare nei casi in cui si manifestino situazioni operative e tecniche al limite della conformità attesa, per operare in prevenzione ai rischi ai quali i lavoratori, sottoposti alla puntuale vigilanza, sono esposti.

Il decreto prevede in capo al Preposto i seguenti obblighi:

  • intervenire per modificare il comportamento non conforme, fornendo  le  necessarie  indicazioni  di sicurezza;
  • Interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti, in caso di mancata attuazione delle disposizioni o di persistenza dell’inosservanza;
  • Se necessario,  nel  caso  rilevi  deficienze  dei  mezzi e delle attrezzature di lavoro (e di ogni condizione di   pericolo),   interrompere   temporaneamente l’attività   e   segnalare   tempestivamente   le   non conformità al datore di lavoro e al dirigente.

Una volta stabilito “chi fa che cosa”, rimane al Coordinatore l’onere di interpretare al meglio l’art.

92, comma 1 lettera e) e f ) d.lgs. 81/2008, per il quale il coordinatore ha l’obbligo di:

-“segnalarealcommittenteealresponsabiledeilavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli ……omissis……, e propone la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l’esecuzione dà comunicazione dell’inadempienza alla azienda unità sanitaria locale (oggi ATS) e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti; 

– “sospendere, in caso di pericolo grave ed imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate. 

I contenuti di questo articolo 92, comma 1 lettere e) e non sono di facile e immediata applicazione perché l’efficace applicazione dei due enunciati presuppone quanto segue:

  • che vi sia un diretto riscontro del pericolo grave ed imminente da parte del Coordinatore;
  • che venga    anticipata    al    Committente    una procedura     operativa,     promossa     e     attivata,     dal Coordinatore  per  la  gestione  dello  stato  di  Pericolo Grave ed Imminente (in acronimo  PGI);
  • che alla    procedura    si    faccia    corrispondere, per   accordo   tra   Coordinatore   e   Committente,   una progressiva azione di alta vigilanza che si attivi a carico anche del Committente, il quale ha la titolarità giuridica del  luogo  di  lavoro,  ovvero  il  potere  decisionale  e di spesa, quindi contrattuale con le imprese.
  • Coordinatore  e   Committente,   convengano nell’adottare misure volte a fare valere gli impegni contrattuali (contratto d’appalto e il Piano di sicurezza e  coordinamento  –  “contratto  per  la  sicurezza”, estensione del contratto d’appalto).
  • Committente e  Coordinatore  valutino,  di  volta in volta, cosa e come accertare l’efficacia delle azioni correttive  preventive  volte  a  fare  riavviare  i  lavori, raggiunto lo stato di conformità

Queste pre-condizioni operative per il Coordinatore in esecuzione sono necessarie e fondamentali per poter gestire in maniera efficace gli stati critici (PGI) sopra descritti, in quanto il d.lgs. 81/08 non prevede a carico del Coordinatore la gestione dei contratti di appalto (disamina e approvazione) e, tanto meno, attribuisce al Professionista l’autonoma volontà di allontanare le imprese. Queste azioni sono e rimangono di spettanza della Committenza. Ne consegue che, ogni azione necessaria per gestire uno stato di pericolo grave ed imminente deve essere condivisa con il Committente.

Quando il Committente… ”non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore dà comunicazione dell’inadempienza all’ATS e alla direzione provinciale del lavoro”, mettendo in discussione l’intero “impianto gerarchico-funzionale” del cantiere (Committente e datori di lavoro delle imprese).

Quando questo avviene, si rientra negli innumerevoli casi in cui queste “situazioni di cantiere” caratterizzano una grave, inefficace e patologica gestione della sicurezza del cantiere che compromette indiscutibilmentelafiguradel Coordinatore, esponendo tutti gli attori dell’opera a gravi responsabilità, anche penali. In alcuni casi si può arrivare a vedersi sequestrare, dalle autorità competenti, l’intera o una parte dell’area operativa di cantiere.

Tra le interessanti azioni che il coordinatore può introdurre nel PSC, Piano di Sicurezza e di Coordinamento, (premettendole) e accertare in esecuzione (attivandole), vi è quella di avvisare tutti i datori di lavoro delle imprese che parteciperanno alle opere che, in caso di pericolo grave ed imminente direttamente riscontrato dal CSE a carico del datore di lavoro, vi sarà l’obbligo di emettere una lettera di richiamo al dipendente per l’omesso rispetto delle discipline di auto-prevenzione e prevenzione dei rischi.

Quando il richiamo fosse diretto ad un Preposto d’impresa, il CSE, Coordinatore sicurezza in fase esecutiva, potrà sospendere la validità dell’attestato di formazione specifica, richiedendo al datore di lavoro una nuova formazione o una diversa attribuzione d’incarico del dipendente in quanto non ritenuto efficace nelle azioni previste dal d.l. 146/2021 – art. 19 d.lgs. 81/08, ovvero per mancata “vigilanza puntuale” e inosservanza degli obblighi di legge, contrattuali e di autotutela.

Quando, per esempio, un dipendente d’impresa fosse individuato dal CSE in uno stato di pericolo grave ed imminente per non aver indossato i DPI, Dispositivi di Protezione Individuale, salvavita (ad esempio le cinture di sicurezza per lavori in quota), per quest’ultimo il CSE potrà sospendere la validità dell’attestato di formazione, prescrivendo al lavoratore la possibilità di continuare a lavorare in cantiere ma con il divieto di operare in quota.

Il Coordinatore della sicurezza in esecuzione, nell’adottare la procedura sopra descritta, riuscirà a far comprendere a tutti gli attori di cantiere la differenza tra vigilanza puntuale e infrastrutturale, rafforzando l’impegno dei datori di lavoro nel saper individuare con maggiore attenzione e cura la figura dei propri Prepositi d’impresa ai quali affidare la costante verifica tecnica e comportamentale, dei mezzi d’impresa e dei propri dipendenti.

Le modalità operative sopra descritte dovranno essere introdotte nel PSC rispettando l’ordine di attivazione delle procedure di sistema che, come abbiamo potuto apprendere nei precedenti articoli, si susseguono con la seguente cadenza:

  • riunione di accoglienza;
  • gestione del   tavolo   tecnico   per   le   lavorazioni critiche;
  • gestione  dello   stato   di   pericolo   grave   ed imminente.

La quarta e la quinta procedura saranno trattate nei prossimi articoli ad esse dedicate.

Concludendo, si può sostenere che il legislatore ha introdotto, verso i preposti, distinguendo sempre più gli obblighi rispetto al CSE, l’impegno di farsi parte diligente nell’osservare sistematicamente le discipline di autotutela e di prevenzione dei rischi, quando queste fossero gravemente omesse.

Tutti gli attori di cantiere sono impegnati a vigilare su se stessi e verso gli altri, anche se non facenti parte della stessa impresa. Così facendo, si offrirà un valido e leale contributo a gestire stati di esposizione al rischio di infortunio, anche mortale, che in questi ultimi anni non cessano di compromettere la salute dei lavoratori, e di pregiudicare irreversibilmente la loro stabilità e serenità familiare.

*Ingegnere Monza e Brianza

 

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