a cura di Bernardina Calafiori* 

Corte di cassazione, Sezione lavoro – Sentenza n. 29753 del 12 dicembre 2017 (pres. nobile, rel. Spena) 

Il requisito della forma scritta per il licenziamento richiesto dall’art. 2 della legge n. 604/1966 può essere assolto con qualunque modalità che comporti la trasmissione al destinatario del documento scritto nella sua materialità, compreso l’invio tramite email della lettera di licenziamento.  Continua a leggere

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