Il volto amico del fisco non è dietro l’angolo

di Pietro Aloisi Masella e Maurizio Centra* 

Il fatto di avere una costituzione tra le più studiate nel mondo, almeno con riferimento ai suoi principi fondamentali, significherà pure qualcosa, ma da molti è trascurato il principio di equità contenuto nell’art. 53 “Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività” e non crediamo perché è collocato nella parte seconda (ordinamento della Repubblica).

Questa riflessione sorge spontanea ogni qual volta sentiamo dire che la pressione tributaria in Italia è tra le più alte del mondo e pensiamo ai nostri servizi sociali, anche senza confrontarli con quelli degli altri paesi che hanno un’analoga pressione tributaria; che in verità sono pochi. Analogamente sorge quando assistiamo alla crescita del gettito tributario in un periodo, come quello iniziato nel 2008 e non ancora concluso, in cui il Prodotto interno lordo (Pil) nazionale è diminuito, come pure quando leggiamo sui giornali di operatori economici di cui l’Agenzia delle entrate ignorava l’esistenza!

Con la riforma tributaria del 1973 il legislatore, interpretando correttamente l’art. 53 della costituzione, ha cambiato il rapporto tra fisco e cittadini, presentando a questi ultimi il volto severo di un buon padre di famiglia, che impone oneri sopportabili per il bene di tutti. Da allora sono passati oltre quaranta anni, la pressione tributaria reale è aumentata e il sistema è diventato più complesso, ma ancora esistono forti sperequazioni, tra coloro che pagano le imposte dovute e quelli che riescono a farla franca, anche solo in parte. Nella prima categoria rientra gran parte della piccola e media imprenditoria italiana, quella tanto osannata, quando realizza prodotti di eccellenza, quanto criticata, quando non investe in ricerca o non “fa sistema”. Proprio la piccola e media imprenditoria è quella che – da anni – sta subendo la crescita costante degli adempimenti tributari accessori e/o collaterali, ossia non direttamente connessi all’accertamento, dettata più dall’esigenza dell’Amministrazione tributaria di ridurre le attività di controllo tradizionali (leggi: risparmiare), concentrando le risorse disponibili su pochi settori o categorie di contribuenti, che non dalla lotta all’evasione, sulla quale tutti i contribuenti regolari sono d’accordo; non si spiegherebbe altrimenti il proliferare di dichiarazioni, comunicazioni e inoltro di dati/informazioni, palesemente ridondanti. Concorrere alle spese pubbliche è giusto, ma spendere troppo tempo e danaro per gli adempimenti tributari lo è meno.

I vertici dell’Agenzia delle entrate vorrebbero mostrare ai contribuenti il volto amico del fisco, ma il legislatore non li aiuta di certo, infatti con il decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 “Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo” ha introdotto nel nostro ordinamento importanti novità in materia di compensazione nel modello di pagamento F24 dei crediti verso l’Erario, da parte di titolari di Partita IVA, che riducono e rendono meno agevole tale operazione (cfr. Circolare Agenzia delle entrate n. 57/E). Innanzitutto è stato ridotto il limite entro il quale il credito è compensabile liberamente da euro 15.000 a euro 5.000. Oltre questo nuovo limite è indispensabile apporre il visto di conformità – ovvero la dichiarazione deve essere redatta da soggetti che effettuano il controllo contabile (nei casi previsti) – per effettuare la compensazione dei crediti relativi ad IVA, imposte dirette, IRAP e ritenute alla fonte di qualunque tipo. Il limite di euro 5.000 si riferisce alle singole tipologie di credito emergenti dalla dichiarazione fiscale. La riduzione del limite in questione avrà sicuramente effetti positivi nel reprimere o scoraggiare gli abusi, ma a caro prezzo per i contribuenti regolari, che già consideravano il precedente limite piuttosto modesto. Se il bilancio dello Stato non consente nuove assunzioni per i controlli tradizionali, allora sarebbe preferibile potenziare i controlli digitali prima di adottare una soluzione tranchant, il cui effetto è solo quello di ridurre le compensazioni.

Lo stesso decreto legge ha istituito l’obbligo – per i titolari di Partita IVA – di pagare il Modello F24 contenente crediti in compensazione unicamente per il tramite dei canali telematici dell’Agenzia delle entrate; e qui il volto amico scompare del tutto. È appena il caso di ricordare che i canali telematici dell’Agenzia delle entrate sono: (i) il sistema Entratel; (ii) il sistema Fisco on line, utilizzabile unicamente dalle aziende con meno di 20 dipendenti, e (iii) i professionisti abilitati, che svolgono la funzione di intermediari tra l’Agenzia delle entrate e i contribuenti. Al riguardo l’Agenzia delle entrate, con la Circolare 57/E, ha chiarito che, in considerazione dei tempi tecnici necessari per l’adeguamento delle procedure informatiche, il (solo) controllo in merito all’utilizzo obbligatorio dei servizi telematici dell’Agenzia delle entrate in presenza di F24 presentati da titolari di Partita IVA che intendono effettuare la compensazione di crediti ai sensi dell’articolo 17 del d.lgs. n. 241 del 1997 inizierà il 1° giugno 2017. In assenza di compensazioni, è ragionevole ritenete che il contribuente titolare di Partita IVA potrà continuare ad effettuare il versamento delle imposte mediante il sistema home banking; in attesa di lumi segnaliamo che per una delle prime difficoltà operative emerse all’alba del 16 maggio 2017 è servito un chiarimento da parte dell’Agenzia delle entrate.

Ci riferiamo ai crediti derivanti dalla dichiarazione dei redditi Modello 730 e al credito Irpef di 80 euro introdotto dal decreto legge 66/2014 (c.d. Bonus Renzi), con riferimento ai quali l’Agenzia delle entrate ha precisato che, non avendo entrambi natura di crediti da ritenute, non rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 37, comma 49 bis, del decreto legge 223/2006, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 e modificato dall’articolo 3, comma 3, del decreto 50/2017, che ha esteso l’obbligo di presentazione dell’F24 telematico.

In base all’esperienza e alle informazioni disponibili, con l’entrata in vigore del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, relativamente ai pagamenti da effettuare mediante Modello F24 si profilano per i contribuenti titolari di Partita IVA le ipotesi di seguito elencate.

  • Modello con saldo a zero per effetto di compensazione debiti/crediti: utilizzo obbligatorio dei servizi telematici dell’Agenzia delle entrate (direttamente o tramite intermediario abilitato);
  • Modello con saldo a debito in presenza di compensazione di debiti/crediti: utilizzo obbligatorio dei servizi telematici dell’Agenzia delle entrate (direttamente o tramite intermediario abilitato); mentre i contribuenti non imprenditori possono anche utilizzare il sistema home banking;
  • Modello con saldo a debito senza compensazioni: utilizzo di tutti i canali telematici dell’Agenzia delle entrate, del sistema home banking e del sistema remote banking; mentre i contribuenti non imprenditori possono anche presentare la delega F24 in forma cartacea presso gli sportelli bancari e postali autorizzati.

Chi volesse poi cimentarsi personalmente con l’attivazione dei servizi telematici dell’Agenzia delle entrate deve seguire la procedura di registrazione al servizio Fisco on line, operando in uno dei seguenti modi:

  • sul sito internet dell’Agenzia delle entrate occorre chiedere il codice Pin (Personal identification number), indicando il codice fiscale dell’impresa, il tipo di dichiarazione che si presenta annualmente e il reddito percepito risultante dall’ultima dichiarazione presentata. Il sistema fornisce la prima parte del Pin (4 cifre); la password di primo accesso e le istruzioni per ottenere, via internet, la seconda parte del codice Pin (ultime 6 cifre);
  • recandosi personalmente presso una sede dell’Agenzia delle entrate occorre compilare un apposito modulo ed esibire il documento di riconoscimento (es. carta d’identità) del legale rappresentante/ titolare;
  •  telefonando al numero 848.800.444 in questo caso bisogna seguire le istruzioni che vengono fornite dal sistema e/o dall’operatore.

 

Qualora lo stesso intrepido contribuente volesse anche eseguire personalmente il pagamento di un Modello F24 mediante i canali telematici dell’Agenzie delle entrate, allora – ottenuto il Pin – dovrà procedere nel seguente modo:

  1. autenticarsi nel sistema, inserendo nome utente, password e pin;
  2. selezionare sul menù la voce “Servizi per” – “pagare”- e poi nella sezione centrale della pagina web “F24 WEB”;
  3. compilare il Modello F24 cliccando sull’apposita voce e scegliendo “Nuovo F24 Standard”, nelle pagine successive sono riepilogati i dati anagrafici, poi riempire le varie sezioni del modello con codici tributo, periodo e importo;
  4. stampare il Modello F24 in pdf, cliccando sull’apposito pulsante;
  5. validare il Modello F24, cliccando sull’apposito pulsante e inserire le coordinate del conto corrente su cui effettuare l’addebito, richieste dal sistema;
  6. inserire il codice Pin e il nome del Modello F24;
  7. verificare se l’operazione è andata a buon fine, selezionando la voce “ricerca ricevute” nel menù a sinistra.

Qualche anno fa un famoso giornalista chiedeva alle autorevoli persone che intervistava cosa c’è dietro l’angolo; senza alcuna polemica vorremmo fare la stessa domanda sia ai politici sia ai vertici dell’Agenzia delle entrate, per sapere quando dall’angolo farà finalmente capolino il volto amico del fisco.

* Odcec Roma

 

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