Inquadramento INPS panifici e pizzerie artigiane con ristorazione sul posto

di Luisella Fontanella*

L’inquadramento contributivo nei diversi settori (Industria, Artigianato, Commercio, ecc.) viene effettuato dall’Inps con riferimento all’attività effettivamente esercitata dall’azienda, indipendentemente dal contratto collettivo applicato ed è rilevante per tutti gli aspetti della materia previdenziale.Vige il principio dell’inquadramento unico, nel senso che è esclusa la possibilità di scindere dall’inquadramento previdenziale del datore di lavoro, un inquadramento particolare per alcuni lavoratori, su richiesta del datore di lavoro. La fonte principale è la legge 9 marzo 1989, n. 88 “Ristrutturazione dell’Istituto nazionale della previdenza sociale e dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro” che, all’art. 49, prevede che la classificazione dei datori di lavoro disposta dall’Inps ha effetti nei confronti di ogni altro ente ai fini previdenziali ed assistenziali.

inquadramenti in settori diversi di parte dei lavoratori sono ammessi solo in determinati casi previsti dalla legge che comportano l’applicazione di un regime contributivo specifico.

Ad esempio: un inquadramento differenziato è previsto per i lavoratori inviati all’estero in paesi extracomunitari non convenzionati o parzialmente convenzionati.

In caso di svolgimento di attività plurime esercitate in regime di autonomia gestionale, l’Inps ha sempre previsto la possibilità di attribuire ai datori di lavoro inquadramenti in settori diversi.

I datori di lavoro che svolgono attività plurime rientranti in settori diversi, ciascuna delle quali non abbia autonomia organizzativa e gestionale, devono chiedere al Ministero del Lavoro un decreto di aggregazione ad uno dei settori di attività.

Spesso ci si trova nella necessità di classificare imprese che svolgono attività plurime per offrire una maggior scelta di servizi alla clientela: un esempio è quello dei panifici e delle pizzerie artigiane che, oltre alla vendita di prodotti da asporto, hanno nel locale dei tavolini atti alla ristorazione sul posto e si dotano della licenza di pubblico esercizio.

Normalmente il personale dipendente si trova nella necessità di svolgere mansioni promiscue – produzione – vendita – servizio ai tavoli, e risulta difficile determinare il corretto inquadramento ai fini contributivi. Come occorre procedere alla luce di quanto sopra? Occorrerà l’apertura di una ulteriore posizione contributiva o potrebbe essere corretto valutare soltanto quale sia l’attività prevalente del lavoratore?

L’Inps, con la circolare n. 138 del 16 maggio 1995, aveva esposto i nuovi criteri per la classificazione delle aziende che esercitano attività di pizzeria a taglio e rosticceria. Queste ultime andavano classificate nel settore commercio – pubblici esercizi, in quanto l’attività è assimilabile a quella dei ristoranti, tavole calde e similari.

Tuttavia, poiché sulla materia dell’inquadramento nel settore commercio (ora terziario) si era formata una giurisprudenza contraria alle tesi dell’Istituto, con la suddetta circolare veniva stabilito che le aziende esercenti attività di pizzeria al taglio e rosticceria da asporto potevano essere classificate nel settore artigianato (in presenza dei requisiti di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 “Legge quadro per l’artigianato”), se le stesse non fossero dotate di locali di ristorazione (dove i cibi venivano consumati dai clienti) e provvedessero alla sola vendita dei loro prodotti, fatta eccezione per quelle tipologie di bevande (come la birra) o di complementi alimentari (come le patatine fritte confezionate).

Diverso orientamento è stato espresso dall’Inps nel messaggio n. 2645 del 23 giugno 2017 che integra il punto 2 della circolare Inps n. 56/2017 in relazione alla classificazione delle gelaterie e pasticcerie dove si precisa che:

“In conformità al richiamato principio di carattere generale, nell’ipotesi in cui una gelateria o pasticceria artigiana abbia anche un locale di vendita al pubblico e le due attività (di produzione e di vendita) siano connotate dai requisiti di autonomia organizzativa e funzionale, dovranno essere aperte 2 distinte posizioni contributive: una nel settore Artigianato per l’assolvimento della contribuzione relativa ai dipendenti addetti all’attività di produzione; una seconda nel settore Commercio – con il c.s.c. 70201 e il codice Ateco 2007 n. 47.24.20 – per l’assolvimento della contribuzione relativa ai dipendenti addetti all’attività di vendita.

Laddove, per l’attività di vendita, l’impresa artigiana sia in possesso anche della licenza di Pubblico esercizio, all’ulteriore posizione contributiva dovrà, invece, essere attribuito il c.s.c. 70504, il codice Ateco 2007 n. 56.10.30 e il c.a. 9P, avente il significato di “contributo aggiuntivo malattia per i pubblici esercizi”.

In via eccezionale, e in deroga al principio di carattere generale sopra richiamato, tale ultima distinta classificazione dovrà comunque essere adottata, anche in assenza del requisito di autonomia gestionale, laddove per l’attività di vendita risulti rilasciata apposita licenza di Pubblico esercizio.

Si precisa, inoltre, che, qualora le distinte attività di produzione e di vendita non abbiano i caratteri dell’autonomia, ovvero l’impresa artigiana non sia in possesso della licenza di pubblico esercizio, deve rimanere accesa o essere assegnata soltanto un’unica posizione contributiva nel settore artigianato.

Alla luce di quanto sopra esposto, si auspica che l’apertura disposta dalla circolare n. 56/2017 in ordine alla classificazione delle gelaterie e pasticcerie ed oggetto del successivo messaggio di integrazione n. 2645/2017, possa essere prevista anche per panifici e pizzerie al taglio.

In mancanza, per queste ultime si dovrà continuare a prevedere un solo inquadramento, o nel settore artigianato o nel settore terziario.

*Odcec Torino

 

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