LA SIMULAZIONE DELLA MALATTIA: IL VALORE PROBATORIO DELLA CERTIFICAZIONE MEDICA. (CASS. ORDINANZA DELL’8 APRILE 2026, N. 8738)

di Bernardina Calafiori e Eleonora Ilario*

L’ordinanza in commento affronta il sempre dedicato tema della prova che ricadrebbe in capo al datore di lavoro lì dove questi voglia eccepire la simulazione dello stato di malattia del lavoratore.

La vicenda trae origine dal licenziamento disciplinare intimato ad un dipendente al quale il datore di lavoro aveva contestato di avere simulato uno stato di malattia con la sottesa finalità di sottrarsi allo svolgimento di nuove mansioni a lui non gradite.

I Giudici territoriali – e segnatamente la Corte d’Appello di Firenze – avevano ritenuto legittimo il recesso. In sentenza, la Corte d’Appello forniva rilievo alla sussistenza di alcuni elementi indiziari, che avrebbero supportato la simulazione. Tra gli stessi venivano, ad esempio individuati: il fatto che il lavoratore avesse esplicitato la propria contrarietà allo svolgimento delle nuove mansioni; la circostanza secondo cui la certificazione provenisse da un medico di medicina generale e non da uno specialista (e così la ritenuta “superficialità” della diagnosi proveniente da un tale medico); nonché il fatto che il lavoratore non si era sottoposto alla visita specialistica psichiatrica suggerita dal medico curante e non aveva mai effettivamente acquistato i farmaci prescritti.

Investita così della questione a seguito di ricorso del lavoratore, la Cassazione ha, in primo luogo, ribadito che l’onere della prova in materia di licenziamento disciplinare grava sempre sul datore di lavoro.

Questo principio investe anche il tema della simulazione della malattia. Anche quest’ultima – pur potendo essere accertata mediante elementi presuntivi – deve essere rigorosamente provata dal datore di lavoro, senza che il ricorso alle presunzioni si traduca in un’inversione probatoria a carico del lavoratore.

Nel caso di specie, la Corte di Cassazione ha ritenuto la presenza di una certificazione medica attestante una sindrome ansioso-depressiva, accompagnata dalla prescrizione di specifici farmaci, un elemento di particolare valenza probatoria a favore della genuinità della malattia, superabile soltanto mediante adeguati approfondimenti medico-legali (che nel caso di specie non erano stati disposti nel giudizio di merito).

Ad avviso della Suprema Corte, in assenza di tali specifiche verifiche, il Giudice di merito – anche a fronte dell’allegazione di elementi di segno contrario – non avrebbe potuto autonomamente qualificare la diagnosi come “superficiale” o priva di adeguati riscontri. Tale valutazione si tradurrebbe “in un’apodittica e ingiustificata pretermissione delle competenze diagnostiche proprie del medico”.

La Cassazione ha altresì rilevato che il giudice del reclamo aveva espressamente riconosciuto la piena compatibilità tra la patologia di natura psichica denunciata dal lavoratore e le attività ricreative e di svago svolte durante il periodo di assenza. Sicché, nella specie, nemmeno il comportamento extralavorativo del dipendente poteva, di per sé, costituire elemento dimostrativo della simulazione della malattia. Da ciò, dunque, la riforma della sentenza di secondo grado.

La decisione in esame conferma come, nelle ipotesi di asserita simulazione dello stato di malattia, il ricorso alla prova presuntiva incontri limiti particolarmente rigorosi, specie in presenza di una certificazione medica attestante la patologia.

In assenza di specifiche verifiche e di qualificate indicazioni di segno contrario, quest’ultima si configura, infatti, quale elemento probatorio “qualificato”, difficilmente superabile solo da alcuni elementi presuntivi, benché precisi e concordanti.

*Avvocati Studio Legale Daverio & Florio

(studiolegale@daverioflorio.com)

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