NUOVA DISPOSIZIONE IVA PER IL DISTACCO DEL PERSONALE

di Marino Gabellini*

In sede di conversione del Dl 16 settembre 2024, n. 131, la Legge 14 novembre 2024, n. 166, con l’introduzione dell’articolo 16-ter, è stato modificato, con effetto dal 1° gennaio 2025, il trattamento del prestito o distacco di personale ai fini IVA. La norma ha abrogato il comma 35, dell’articolo 8, della Legge n. 67 del 1988, che così disponeva: “35. Non sono da intendere rilevanti ai fini dell’imposta sul valore aggiunto i prestiti o i distacchi di personale a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo.”

Di fatto, il Legislatore è intervenuto per adeguare la normativa italiana alla Direttiva IVA europea, tenendo conto di quanto stabilito con sentenza dell’11 marzo 2020, dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea la quale, intervenendo in una specifica causa, ha sancito che il distacco di personale costituisce una operazione rilevante ai fini Iva quando sussiste un “nesso diretto tra le due prestazioni”, ovvero tra il servizio reso e il corrispettivo ricevuto, e ricorre “l’onerosità della prestazione” essendo “irrilevante, a tale riguardo, l’importo del corrispettivo, in particolare la circostanza che esso sia pari, superiore o inferiore ai costi che il soggetto passivo ha sostenuto a suo carico nell’ambito della fornitura della sua prestazione”. Per espressa previsione normativa, l’assoggettamento ad IVA, riguarda esclusivamente i distacchi di personale stipulati per la prima volta a decorrere dal 2025 o rinnovati sempre a decorrere dal 1° gennaio del corrente anno.

In tal modo, sono state fatte salve tutte le fattispecie pregresse (fino al 31/12/2024).

È bene  sottolineare  che la  norma riguarda esclusivamente i prestiti o i distacchi del personale regolati dall’articolo 30 del D. Lgs. n. 276 del 2003, così identificati: “L’ipotesi del distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l’esecuzione di una determinata attività lavorativa.”

Il distacco deve quindi essere giustificato da un interesse proprio del distaccante, anche di carattere non economico, consistente in una motivazione imprenditoriale di ordine tecnico, produttivo, organizzativo, commerciale oppure, secondo alcuni orientamenti, anche di ordine morale o solidale.  Lo stesso, deve inoltre rispondere al requisito della temporalità del rapporto, facendo venir meno la sua liceità in presenza di condizioni che fanno presumere ad una condizione di permanenza nel tempo del rapporto stesso.

Fatta tale precisazione, ne consegue che la nuova norma IVA non interessa altri istituti giuridici quali il comando del personale nei Patronati, ovvero i distacchi sindacali previsti dallo Statuto dei lavoratori, ovvero ancora le indennità e i compensi percepiti dai prestatori di lavoro dipendente che, per clausola contrattuale, devono essere riversati al datore di lavoro.

Anche se può rappresentare una precisazione superflua, la nuova norma non interessa neppure l’istituto della somministrazione del lavoro (eseguita in conformità alla legge) che, rappresentando una attività d’impresa, era già (e resta) assoggettata ad IVA per l’intero importo dovuto (e non solo la differenza tra il puro costo ed il margine di intermediazione).

Laddove il distacco sia operato da una impresa o società, a favore di altra impresa o società, non vi è dubbio sul fatto che l’operazione rientri tra le prestazioni effettuate in esercizio d’impresa e, pertanto, sia necessario l’assoggettamento ad IVA (nella misura ordinaria del 22%). Normalmente, nel rapporto fra soggetti in esercizio di impresa arti o professioni, la corresponsione dell’IVA non rappresenta un costo (ma solo un onere finanziario), data l’ordinaria possibilità di detrazione dell’IVA addebitata dal prestatore: ciò non vale, ovviamente, laddove il soggetto avente causa (ossia, colui che deve procedere a corrispondere il rimborso del costo del personale distaccato) non abbia possibilità, esercitando operazioni esenti o non rilevanti ai fini IVA (come, ad es: istituti di credito, intermediari finanziari, assicurazioni, intermediari

finanziari, assicurazioni, intermediari assicurativi, medici, ecc.), di detrarre parzialmente o totalmente l’IVA pagata ai propri fornitori.

Nel caso in cui il distacco sia operato da un Ente Non Commerciale (ENC), quale ad. es. una associazione, fondazione, o altra struttura non societaria, non esercitante in modo prevalente una attività commerciale, il rimborso del puro costo (del personale distaccato) a favore dell’ente, anche se effettuato da società o altro soggetto esercente attività d’impresa, potrebbe non essere assoggettato ad IVA e non ricadere, quindi, nella nuova normativa.

Per principio generale, infatti, affinché una data operazione sia rilevante alla normativa IVA, devono sussistere, contemporaneamente (oltre al requisito della territorialità che, in questo contesto, non viene preso in considerazione) il requisito oggettivo ed il requisito soggettivo. Sul primo, requisito oggettivo, occorre considerare se l’operazione di prestito o distacco di personale riguarda dipendenti addetti all’esercizio delle attività istituzionali dell’ente, ovvero se l’operazione riguarda dipendenti addetti all’esercizio delle eventuali attività commerciali esercitate, in modo non prevalente, dall’ente: nel primo caso, l’operazione manca del nesso diretto fra le due prestazioni (prestazione consistente nel servizio reso e controprestazione consistente nel pagamento dell’importo dovuto), vale a dire che manca del c.d. “rapporto sinallagmatico”; viceversa, nel secondo caso, ossia quando l’operazione riguarda dipendenti addetti all’esercizio di attività commerciali, si ritiene esistente il rapporto sinallagmatico e, pertanto, l’operazione, indipendentemente dal fatto che sia corrisposto il solo rimborso del costo effettivo del personale prestato o distaccato, con la nuova normativa, assume rilevanza IVA.

Quanto al requisito soggettivo, occorre ricordare che l’apertura della partita IVA da parte dell’ENC che dovesse svolgere, in via non prevalente rispetto a quella istituzionale, anche un’attività commerciale, sorge solo nel momento in cui l’operazione (cessione di beni o prestazione di servizi) ha natura commerciale ai sensi dell’art. 2195, C.C., o lo sia in forza di altre disposizioni di legge (ad es. le attività svolte dai Centri di Assistenza Fiscale) ed è svolta in modo “abituale”, ossia in modo ripetitivo nel tempo e/o con una specifica organizzazione a ciò dedicata. Ne consegue che, qualora l’operazione di prestito o distacco dovesse essere svolta solo in modo sporadico e senza alcuna specifica organizzazione in tal senso, il solo esercizio di tale attività non farebbe scattare, in capo all’ENC l’obbligo di apertura della partita IVA.

*ODCEC Rimini 

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