LAVORO AGILE: Termini di comunicazione dopo il Collegato Lavoro
di Fabiano D’Amato*
L’articolo 14 della Legge 203/2024 (recante Disposizioni in materia di lavoro), ha modificando l’art. 23 della L. 81/2017.
La disposizione modificata dispone un termine di cinque giorni per la comunicazione dell’avvio e della cessazione delle prestazioni di lavoro in modalità agile e delle modifiche di durata, secondo le modalità individuate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali n.149 del 22.8.2022.
Con riferimento alla Legge 203/2024 è intervenuta la Circolare I.N.L. 27.3.2025 n. 6, la quale su questo specifico argomento precisa, fra l’altro, che:
- l’inizio dello svolgimento della prestazione di lavoro in modalità agile deve essere comunicato entro cinque giorni dalla data dell’effettivo inizio dell’utilizzo di tale modalità;
- la modifica della durata stabilita originariamente deve intervenire prima della scadenza e comunicata entro cinque giorni dalla data di stipula dell’accordo di proroga.
- l’eventuale cessazione anticipata deve essere comunicata entro i cinque giorni successivi alla nuova data di conclusione.
La Circolare INL n. 6/2025 è disponibile al seguente link.
https://www.lavoro.gov.it/notizie/pagine/collegato-lavoro-la-circolare-operativa
*ODCEC Roma