Il Testo Unico della sicurezza nel terzo settore

di Sergio Vianello* 

La tutela dell’integrità psico-fisica dei lavoratori è un principio assoluto garantito dalla Costituzione; il Codice Civile, inoltre, all’art. 2087 obbliga l’imprenditore ad “adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo le particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”.

Grazie alla notevole elaborazione giurisprudenziale e all’evoluzione della normativa comunitaria, il diritto alla salute ha assunto un significato progressivamente più ampio, spostandosi dalla mera garanzia dell’incolumità fisica, sino ad un vero e proprio diritto ad un ambiente lavorativo sicuro e salubre: lavorare in sicurezza significa rispettare il lavoratore come persona mettendo in primo piano esigenze etiche spesso sottovalutate e garantire un sistema di lavoro in linea con le normative europee.

Nello specifico, l’art. 2 della legge 11 agosto 1991, n. 266 “Legge quadro sul volontariato”, definisce l’attività di volontariato come quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l’organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L’attività di volontariato non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate dall’organizzazione di appartenenza le spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalle organizzazioni stesse.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l’organizzazione di cui fa parte.

L’art 4 del Decreto 13 aprile 2011 “Disposizioni in attuazione dell’articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro” definisce la differenza tra volontario “organizzato” e “non organizzato”.

Il “volontariato non organizzato”, è composto da persone che prestano un servizio gratuito e libero senza però essere formalmente associati ad uno dei soggetti disciplinati dalla legge n. 266/1991, che regolamenta le organizzazioni di volontariato (si pensi, per esempio, a tutti i collaboratori delle parrocchie, cioè a tutte quelle persone di “buona volontà” che, condividendo le finalità dell’ente, gratuitamente prestano il loro servizio in ambito parrocchiale).

Il “volontario organizzato” è quello che opera “…nelle cooperative sociali, agli appartenenti alle organizzazioni di protezione civile, della Croce Rossa Italiana, del corpo nazionale soccorso alpino e speleologico, ai corpi dei Vigili del Fuoco Volontari delle Province Autonome di Trento e di Bolzano e alla componente volontaria del Corpo Valdostano dei Vigili del Fuoco oggetto del decreto del 13 aprile …” Per affrontare la problematica relativa al terzo settore, occorre però premettere e ricordare che la figura del lavoratore, in ordine all’applicazione delle disposizioni sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, deve essere inquadrata nella definizione di cui all’art. 2 comma 1 lettera a) del d.lgs. 9 aprile 2008 n.81 che definisce lavoratore la “persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari”.

Tutto ciò soprattutto in relazione alla complementare nozione di datore di lavoro di cui alla lettera b) del medesimo articolo “…«datore di lavoro»: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. …”; nonché a quella di azienda di cui alla successiva lettera c): “… «azienda»: il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato; …”

Le disposizioni contenute nel decreto legislativo 81/2008, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, si applicano ai volontari, ma solo quelli definiti organizzati, in quanto intervengono in luoghi e/o ambienti comunque organizzati da un datore di lavoro.

Per i lavoratori con vincolo di subordinazione l’applicazione del  Testo Unico  è  integrale, mentre l’art. 3, comma 12-bis del testo unico specifica che per i volontari nelle organizzazioni, si  applicano  solo  le disposizioni di cui all’articolo 2l (1 )del presente decreto che prevede, come per i lavoratori autonomi cosi come definiti dall’art.  2222 c.c., per  i  componenti dell’impresa familiare (art. 230 bis c.c.) e per i piccoli imprenditori (art. 2083 c.c.) i seguenti obblighi:

  • utilizzare attrezzature di lavoro e dispositivi di protezione individuale conformi alla nuova normativa;
  • munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di legge;
  • munirsi, in caso di appalto o subappalto, di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità.

A detti soggetti è tuttavia riservata la facoltà, con oneri a proprio carico, di:

  • beneficiare della sorveglianza sanitaria;
  • partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte.

Ai fini della corretta valutazione dei disposti legislativi, ai sensi della lettera g), articolo 4, i volontari non devono essere computati per la determinazione del numero di lavoratori, ove il decreto preveda particolari obblighi derivanti dal numero dei lavoratori (riunione periodica obbligatoria, prove d’evacuazione, elezione RLS, procedure semplificate per il dvr,…).

Il concetto di volontariato è assimilabile a quello del lavoro autonomo, che presuppone che non sussista vincolo di subordinazione (2) al datore di lavoro e pertanto senza i presupposti di assoggettamento, con l’obbligo di un determinato orario di lavoro più o meno flessibile ma comunque determinato.

La differenza del volontario rispetto al lavoratore autonomo è la retribuzione. Il lavoratore autonomo infatti svolge una prestazione professionale dietro compenso ben definito, il volontario invece presta la propria opera gratuitamente, in quanto possono essere soltanto rimborsate le spese vive effettivamente sostenute per l’attività prestata.

Sono esclusi dalle obbligazioni del d.lgs 81/08, tutti coloro che appartengono al mondo del “volontariato non organizzato”, ovvero le persone che prestano un servizio gratuito e libero senza però essere formalmente associati ad uno dei soggetti disciplinati dalla legge sul volontariato.

Ciò non significa però che il titolare dell’attività di volontariato non sia comunque titolare di un obbligo di garanzia, ad esempio in relazione alla conservazione delle parti comuni dell’edificio, infatti, con riguardo al reato colposo per condotta omissiva, la sua responsabilità va considerata e risolta nell’ambito dell’art. 40 del codice penale, secondo cui «non impedire un evento che si ha l’obbligo giuridico di impedire equivale a cagionarlo». L’affermazione della colpevolezza di tale soggetto presuppone sia l’individuazione della condotta in concreto esigibile in relazione alla predetta posizione di garanzia, sia l’accertamento che, una volta posta in essere tale condotta, l’evento lesivo non si sarebbe verificato.

La responsabilità del titolare delle organizzazioni di volontariato è comunque a favore di chiunque a qualsiasi titolo acceda ai luoghi in sua disponibilità giuridica e quindi anche nei confronti di volontari non organizzati; la responsabilità deve essere correlata non solo agli obblighi specifici di sicurezza a tutela delle attività organizzate, ma anche agli obblighi generali di non esporre chicchessia a rischi generici o ambientali.

Una sentenza significativa è quella della Corte di Cassazione Penale Sezione IV che con sentenza n. 6408 del 11 febbraio 2019 stabilisce che il Parroco assume una posizione di garanzia nei confronti di chi, anche volontariamente, effettua dei lavori all’interno della sua chiesa per cui è responsabile per l’infortunio di un lavoratore caduto da una scala durante i lavori di pitturazione.

Altra sentenza dalla quale discende un importante indicazione è quella della Cassazione Penale Sez. IV – Sentenza n. 7730 del 20 febbraio 2008, con la quale il parroco è stato condannato per reato di lesioni colpose aggravate, in quanto:

  • “ … le norme di prevenzione degli infortuni si applicano anche nel caso di prestatori d’opera volontari assumendo la persona per conto della quale gli stessi operano una posizione di garanzia nei loro confronti specie se vengono poste a disposizione degli stessi attrezzature di lavoro che risultano ”
  • “ … l’approntamento di misure di sicurezza e quindi il rispetto delle norme antinfortunistiche esula dalla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato, essendo stata riconosciuta la tutela anche in fattispecie di lavoro prestato per amicizia, per riconoscenza o comunque in situazione diversa dalla prestazione del lavoratore subordinato, purché detta prestazione sia stata effettuata in un ambiente che possa definirsi di lavoro”.

Ma non sono solo i Parroci che assumono la posizione di garanzia nei confronti dei volontari; con la sentenza della Cassazione Penale, Sez. 4, 22 novembre 2013, n. 46782, per l’infortunio mortale di un volontario, è stato condannato il comandante della polizia municipale e capo della protezione civile del comune che ha esercitato poteri direttivi di fatto (art. 299 d.lgs. 81/08).

Importante rilevare che chi riveste la posizione di titolare dell’associazione, che questa sia organizzata o non, deve tutelare l’incolumità non solo di coloro che quasi quotidianamente o anche solo occasionalmente prestano attività lavorative all’interno dei locali o nelle pertinenze, ma anche delle imprese appaltatrici, dei lavoratori autonomi e dei terzi che accedono a diverso titolo alle parti comuni.

* Ordine degli Ingegneri Milano – Osservatore esterno commissione lavoro ODCEC Milano


1)Disposizioni relative ai componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del Codice civile e ai lavoratori autonomi
 2)Un lavoratore è da considerarsi subordinato se esiste assoggettamento con:
-la continuità della prestazione con il luogo di lavoro;
-l’obbligo di un determinato orario di lavoro più o meno flessibile, ma comunque determinato;
-una retribuzione anch’essa fissa e determinata; l’assenza di rischio per il lavoratore.

 

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