SOMMINISTRAZIONE IRREGOLARE IN MANCANZA DI UNA EFFETTIVA ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE DELLA DISTACCANTE ADERENTE ALLA RETE D’IMPRESA. (TRIBUNALE DI PERUGIA, SENTENZA DEL 16 OTTOBRE 2024, N. 378)
di Bernardina Calafi ori e Eleonora Ilario*
Le conclusioni ispettive accertavano che l’azienda oggetto di esame risultava priva di un’effettiva organizzazione imprenditoriale. Nella specie, la società distaccante non risultava avere una struttura amministrativa propria (nessun ufficio, né spese per utenze o materiali di consumo), non possedeva automezzi propri (che erano invece forniti dalla distaccataria) e risultava iscritta all’albo degli autotrasportatori solo dopo aver aderito al contratto di rete e dopo aver già inviato i lavoratori in distacco.
Questi elementi portavano gli Ispettori a ritenere che la distaccante fosse una mera somministratrice di lavoratori che venivano, appunto, assunti e immediatamente distaccati presso altre imprese (tanto che su 265 dipendenti, ben 250 erano distaccati presso altre imprese della rete).
Investito della questione, il Tribunale di Perugia ha ritenuto immuni da censure le conclusioni a cui erano giunte le autorità ispettive.
In particolare, con la sentenza qui in commento, il Tribunale ha rilevato che ai fini della validità di un contratto di rete – nell’ambito del quale può ritenersi valida e operativa la presunzione circa l’interesse al distacco – non è sufficiente il rispetto dei meri requisiti formali dello stesso (forma scritta, comunicazione al registro delle imprese etc); è necessario, in particolare, che le imprese che costituiscono la rete svolgano una effettiva attività economica e abbiano un’organizzazione coerente con essa.
Nel caso di specie, mancando tale requisito, il Tribunale ha ritenuto invalido il contratto di rete, confermando la conseguente riqualificazione del distacco come somministrazione illecita di manodopera ad opera degli Organi Ispettivi.
La pronuncia qui in commento, pur trattando un caso “limite”, è certamente rilevante perché conferma, anche in relazione alla fattispecie del contratto di rete, l’importanza della scelta dei partner commerciali.
D’altra parte, a tale proposito, il Tribunale di Perugia ha altresì affermato che:
«…l’imprenditore che si avvalga, anche nell’ambito di un contratto di rete, di lavoratori distaccati da altro imprenditore non può, secondo diligenza, disinteressarsi completamente di quale sia la natura del soggetto distaccante dovendo, in mancanza di una previa verifica, rispondere delle conseguenze della sua condotta omissiva laddove, come nel caso di specie, il soggetto distaccante risulti, ex post, un mero simulacro di impresa funzionale ad un congegno interpositorio vietato».
Nella specie, come visto, le conseguenze sono importanti; infatti, proprio perché mancava un valido contratto di rete (in forza del quale erano stati distaccati i lavoratori), è stato ritenuto che la fattispecie complessivamente integrasse una somministrazione illecita di manodopera.
*Avvocati Studio Legale Daverio & Florio
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