FONDAZIONE ENASARCO: LA GESTIONE CONTRIBUTIVA DEGLI AGENTI E DEI RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO
di Oriana Costantini* e Bruno Anastasio**
L’ENASARCO (Ente Nazionale Assistenza per gli Agenti e i Rappresentanti di Commercio) è una fondazione assistenziale per la gestione della previdenza obbligatoria e l’assistenza dei professionisti che svolgono intermediazione commerciale e finanziaria con contratto di agenzia o di rappresentanza.
Le prestazioni previdenziali gestite dall’Enasarco sono di tipo integrativo. Infatti, sia gli agenti che i rappresentanti di commercio sono soggetti a doppia contribuzione: la prima da effettuare all’Inps alla Gestione Commercianti e la seconda da effettuare ad Enasarco.
L’Enasarco (inizialmente ENFASARCO) viene istituito nel 1939, dal Regio Decreto n. 1305 del 06 giugno 1939 ed oggi gestisce più di trecentomila posizioni contributive attive e centomila ditte mandanti obbligate alla contribuzione.
Sono obbligati all’iscrizione al Fondo di previdenza Enasarco tutti gli agenti e i rappresentanti di commercio che operano in forma individuale, societaria o associativa, indipendentemente dalla tipologia giuridica della società, che operano su tutto il territorio nazionale per conto di aziende mandanti italiane o straniere e che abbiano sede in Italia. Si precisa che gli agenti che operano in
forma societaria, sia essa di capitali o di persone, sono tenuti all’iscrizione in Enasarco ed in particolar modo, per le società in nome collettivo tutti i soci devono essere iscritti obbligatoriamente all’Enasarco; mentre per le società in accomandita semplice l’obbligo vige solo per i soci accomandatari salvo casi particolari previsti dall’art. 2314 comma 2 del Codice Civile, che disciplina i soci
accomandanti che prestano il loro consenso a far sì che il loro nome sia compreso nella ragione sociale e che in virtù di questo rispondono di fronte ai terzi illimitatamente e solidalmente con i soci accomandatari.
L’iscrizione deve avvenire ad opera della ditta mandante, che ha l’obbligo di provvedervi entro trenta giorni dalla sottoscrizione del mandato. Al momento della prima iscrizione viene assegnato il numero di matricola all’agente (di cui si andrà ad indicare se trattasi di agente plurimandatario o monomandatario), il numero di posizione alla ditta mandante e il numero identificativo alle società di agenzia.
Il contributo previdenziale obbligatorio, da calcolarsi su tutte le somme dovute all’agente a qualsiasi titolo in dipendenza del rapporto di agenzia anche se non ancora liquidate, compresi acconti e premi, è del 17% e viene versata dalla ditta mandante, che ne è responsabile, trimestralmente. L’8,50% è a carico dell’agente che applica la ritenuta in fattura, mentre l’altro 8,50% è a carico della ditta mandante.
Fanno eccezione i preponenti che si avvalgono di agenti che svolgono la loro attività in forma di società di capitali. In questo particolare caso, l’aliquota contributiva complessiva è pari al 4%, di cui l’1% a carico dell’agente, mentre il tre 3% è a carico della ditta mandante.
Il contributo previdenziale è calcolato su tutte le somme dovute a qualsiasi titolo all’agente (provvigioni, rimborsi spese, premi di produzione, indennità di mancato preavviso) in dipendenza del rapporto di agenzia e viene versato all’Enasarco trimestralmente, secondo le seguenti scadenze: 20 maggio per le provvigioni maturate nel primo trimestre; il 20 agosto per le provvigioni maturate nel secondo trimestre; il 20 novembre per le provvigioni maturate il terzo trimestre ed infine il 20 febbraio dell’anno successivo per le provvigioni maturate il quarto trimestre.
Per il calcolo dei contributi si deve tener conto di un massimale e di un minimale provvigionale annuo. Per gli agenti plurimandatari il massimale provvigionale annuo per ciascun rapporto di agenzia è pari a 29.818 euro (a cui corrisponde un contributo massimo di 5.069,06 euro), mentre il minimale contributivo annuo per ciascun rapporto di agenzia è pari a 502 euro (125,50 euro a trimestre). Per gli agenti monomandatari, invece, il massimale provvigionale annuo per ciascun rapporto di agenzia è pari a 44.727 euro (a cui corrisponde un contributo massimo di 7.603,59 euro), mentre il minimale contributivo annuo per ciascun rapporto di agenzia è pari a 1.002 euro (250,50 euro a trimestre).
Inoltre, il 31 marzo di ogni anno la ditta mandante ha l’obbligo di elaborare e di versare la quota da accantonare al FIRR. L’importo del contributo FIRR, che è completamente a carico della ditta mandante, viene calcolato tenendo conto sia delle provvigioni liquidate nell’anno solare precedente, sia della tipologia del mandato (se plurimandatario o monomandatario) e sia dei mesi di durata del rapporto di agenzia: per i plurimandatari il calcolo del contributo avviene in questo modo: il 4% fino a 6.200 € di provvigioni, il 2% dai 6.200,01 a 9.300,00 di provvigioni e l’1% oltre i 9.300,00 di provvigioni maturate; per i monomandatari invece è previsto il 4% fino a 12.400,00€ di provvigioni, il 2% da 12.400,01 a 18.600,00 € e l’1% oltre i 18.600,00.
Che cosa è il FIRR? Il FIRR è il Fondo indennità di risoluzione del rapporto ed è costituto dalle somme che vengono accantonate presso Enasarco dalle aziende mandanti in favore dei propri agenti. Alla cessazione del mandato di agenzia, La Fondazione Enasarco liquida all’agente le relative cifre accantonate, applicando una ritenuta d’acconto del 20% per gli agenti che operano o in forma individuale o costituiti in società di persone. Entro 30 giorni dalla fine del rapporto di agenzia, il preponente, compilando il modello online presente in “Gestione mandati” deve dare comunicazione alla Fondazione, che provvederà alla liquidazione tramite bonifico bancario.
Da attenzionare è la quota di FIRR relativa all’ultimo anno di cessazione del mandato, in quanto questa deve essere corrisposta direttamente all’agente, operando la ritenuta d’acconto del 20% nel caso di agente individuale o società di persone, e non può essere in alcun modo versata direttamente all’Enasarco. L’importo versato all’agente e la ritenuta operata e successivamente versata all’Erario, saranno certificate dall’ENASARCO tramite l’invio al soggetto percipiente di una certificazione.
Una problematica importante, su cui è necessario far luce, è quella che si riscontra nella gestione di contratti con ditte mandanti estere. La normativa di riferimento ha subito diverse modifiche nel corso del tempo. Infatti, inizialmente la legge n. 12/1973 art. 5 comma 1 prevedeva “l’obbligo di iscrizione alla Fondazione ENASARCO per tutti gli agenti e i rappresentanti di commercio che operano sul territorio nazionale per nome e per conto di preponenti italiani o preponenti stranieri che abbiano la sede o una qualsiasi dipendenza in Italia” oppure “l’obbligo per tutti gli agenti e i rappresentanti di commercio italiani che operano all’estero nell’interesse di preponenti italiani”. Nel 2004, il Regolamento delle attività istituzionali Enasarco, all’art. 2 comma 1 stabiliva che “Sono obbligatoriamente iscritti al Fondo di previdenza della Fondazione tutti i soggetti che operino sul territorio nazionale in nome e per conto di preponenti italiani o di preponenti stranieri che abbiano la sede o una qualsiasi dipendenza in Italia.”
Nel 2013 il Regolamento delle attività istituzionali cambia nuovamente e cambia anche l’articolo 2 che al secondo comma ora recita: “Resta ferma l’applicazione delle norme dell’Unione Europea e delle convenzioni internazionali in materia di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.” Poiché l’introduzione di tale modifica suscitò non pochi dubbi circa l’obbligo di iscrizione alla Fondazione Enasarco per gli agenti di ditte italiane operanti all’estero, la Confederazione dell’Industria Manifatturiera Italiana e dell’Impresa Privata propose interpello al Ministero del Lavoro, al cui quesito rispose la Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il 19 novembre 2013, che ha previsto l’obbligo di iscrizione alla Fondazione ENASARCO per gli agenti di commercio italiani o stranieri che operano in Italia in nome e/o per conto di preponenti italiani o stranieri, anche se privi di sede o dipendenza in Italia agli agenti che risiedono in Italia e vi svolgono una parte sostanziale della loro attività; agli agenti che non risiedono in Italia, purché abbiano in Italia il proprio centro d’interessi; agli agenti che operano abitualmente in Italia ma si recano a svolgere attività esclusivamente all’estero, purché la durata di tale attività non superi i 24 mesi. Pertanto, ad oggi la normativa non lascia spazio più ad alcun dubbio di interpretazione: a norma del Regolamento delle Attività Istituzionali della Fondazione Enasarco la preponente straniera è obbligata al versamento dei contributi in favore dell’agente quando quest’ultimo operi sul territorio italiano, e la preponente abbia sede o una qualsiasi dipendenza (filiale, ecc…) in Italia. Rientrano in questa fattispecie anche gli agenti italiani operanti in zona estera, per conto di preponenti con sede o dipendenza in Italia, ma residenti in Italia dove svolgono la parte sostanziale dell’attività di agenzia diversa dalla mera visita personale ai clienti; per questi soggetti l’iscrizione e la contribuzione sono obbligatorie (come a suo tempo stabilito con O.d.S. n. 7/2004 del 26/4/2004 sotto la rubrica “Art. 2 – Obbligo di iscrizione al Fondo Previdenza”) ai sensi sia del comma 1 sia del comma 2, in applicazione dei principi dell’U.E., proprio perché parte sostanziale dell’attività è pur sempre svolta in Italia, ove non a caso si producono anche gli effetti giuridici rilevanti ai fini della normativa fiscale.
Nell’Unione Europea i sistemi previdenziali dei Paesi membri sono coordinati dal Regolamento C.E. 24 aprile 2004, n. 883, direttamente applicabile con forza di legge in ciascuno degli Stati membri. In virtù di tale Regolamento i preponenti dell’Unione Europea sono tenuti all’iscrizione e alla contribuzione presso la Fondazione: per gli agenti operanti in Italia, in virtù del principio della lex loci laboris che prevede parità di trattamento previdenziale e, quindi, di concorrenza fra tutti i lavoratori all’interno di uno stesso Paese; per gli agenti operanti in Italia e all’estero, purché l’agente risieda in Italia e vi svolga parte sostanziale della sua attività; per gli agenti operanti in Italia e all’estero che non risiedano in Italia, purché l’agente abbia in Italia il proprio centro d’interessi (valutato in riferimento al numero dei servizi prestati, alla durata dell’attività, alla volontà dell’interessato); per gli agenti operanti abitualmente in Italia e che si rechino a svolgere attività esclusivamente all’estero purché la durata di tale attività non superi i ventiquattro mesi. L’iscrizione alla Fondazione avviene sulla base di moduli predisposti in lingua inglese di contenuto analogo a quello previsto per i preponenti aventi sede o dipendenza in Italia.
Infine, se la preponente è extracomunitaria deve adempiere agli obblighi previdenziali italiani (e quindi al versamento dei contributi previdenziali Enasarco) se ciò è previsto da trattati o accordi internazionali tra l’Italia ed il Paese straniero, in cui la preponente ha sede. Nei casi diversi da quelli disciplinati al comma 1, è prevista la possibilità per l’agente di chiedere comunque alla Fondazione l’iscrizione dei rapporti di agenzia e, una volta ottenuta tale autorizzazione, di effettuare a suo esclusivo carico i versamenti contributivi. La facoltà di chiedere l’autorizzazione all’iscrizione e alla contribuzione sostitutiva, pertanto, può essere esercitata: dall’agente operante totalmente ed esclusivamente all’estero; dall’agente operante in Italia, totalmente o per una parte sostanziale, per conto di preponenti di Paesi esterni all’U.E. che non abbiano sottoscritto trattati o accordi internazionali di tutela sociale; dall’agente operante in Italia, totalmente o per una parte sostanziale dell’attività, per conto di preponenti dell’Unione Europea o per conto di Paesi esterni all’U.E. obbligati alla tutela sociale di diritto italiano in virtù di trattati internazionali. I contributi sostitutivi saranno determinati ai sensi degli articoli 4 e 5 del Regolamento delle Attività Istituzionali, senza differenze rispetto alle regole ivi dettate (aliquota contributiva da applicare su tutte le somme dovute all’agente, massimali provvigionali, minimali contributivi, ecc.). La domanda di iscrizione e di contribuzione sostitutiva potrà essere effettuata esclusivamente attraverso il modello predisposto dalla Fondazione che nel termine massimo di 90 giorni può rilasciare l’autorizzazione previe opportune verifiche. Nel corso di questi novanta giorni la Fondazione può richiedere anche documentazione integrativa atta a dimostrare la veridicità di quanto dichiarato dall’agente. Infine, ENASARCO fornirà le opportune linee guida per poter effettuare i versamenti contributivi.
La Fondazione Enasarco esercita un’importante attività ispettiva, per l’accertamento della natura del rapporto di agenzia e l’osservanza degli obblighi contributivi da parte delle ditte mandanti. L’attività ispettiva svolta dalla Fondazione produce annualmente migliaia di accertamenti con importanti risultati. Attraverso l’area riservata in Enasarco, le ditte possono denunciare spontaneamente i mancati versamenti; gli agenti possono segnalare la non osservanza degli obblighi contributivi da parte delle aziende. Di rilevante importanza è che l’omesso versamento dei contributi Enasarco per gli agenti di commercio non configura il reato di cui all’articolo 2 del D.L. 463/1983, ma è prevista la sola sanzione amministrativa disciplinata dall’articolo 36 del relativo regolamento. Tale reato, infatti, è previsto solo per le omissioni dei pagamenti (di importo superiore a 10.000 euro) relativi alle ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei dipendenti, e non anche per quelle relative ad altre forme di ritenute previdenziali. La Cassazione con la sentenza n. 31900 del 03.07.2017 ha stabilito l’insussistenza del reato in caso di omesso versamento dei contributi previdenziali a danno di un agente di commercio. Diversa cosa accade invece per gli agenti che omettono il versamento alla ditta mandante di provvigioni riscosse dai propri clienti. Nella fattispecie del caso, si configura il reato di appropriazione indebita per il quale l’agente può essere denunciato e vedere risolto immediatamente il contratto di agenzia in essere.
*ODCEC Parma
**ODCEC Napoli