IL TRATTAMENTO STRAORDINARIO DI INTEGRAZIONE SALARIALE PER CESSAZIONE ATTIVITÀ: UNO STRUMENTO FONDAMENTALE DI SUPPORTO ALLA RICOLLOCAZIONE E ALLA CRISI D’IMPRESA
di Marco D’Orsogna Bucci*
La legge 199/2025 (legge di bilancio 2026), all’art. 1 comma 167, ha previsto la proroga anche per l’annualità corrente del trattamento di sostegno al reddito della Cassa integrazione straordinaria per cessazione attività ex art. 44 D.L. 109/2018 nel limite di spesa di 100 milioni di euro. La proroga riguarda un periodo massimo complessivo di autorizzazione non superiore a 12 mesi. Possiamo considerare la cassa integrazione straordinaria ex art. 44 D.L. 109/2018 l’unico strumento che permette, a determinate condizioni, l’intervento di un ammortizzatore sociale in una procedura di cessazione dell’attività aziendale.
La riforma del Jobs Act, in particolare il d.lgs 148/2015, aveva sostanzialmente ricondotto la CIGS al solo intervento temporaneo necessario al superamento di una crisi, alla ristrutturazione o riorganizzazione aziendale. La riforma si inseriva in un contesto in cui si ampliava la durata della Naspi, nonché il campo di applicazione degli ammortizzatori sociali in costanza di sospensione delle attività, con nuovi limiti temporali di utilizzo, venendo tuttavia meno gli utilizzi nei casi di cessazione attività. L’approvazione ministeriale di un piano di intervento della CIGS ruota oggi intorno ad un progetto di risanamento e ristrutturazione che è il requisito fondamentale, oggetto di verifica sia nella fase preliminare di approvazione che in quella successiva di monitoraggio. In sostanza con la riforma del D. Lgs 148/2015 non è più possibile, in via ordinaria, utilizzare la CIGS come strumento di prolungamento del sostegno economico alla chiusura di un’attività aziendale. Tuttavia, il Decreto Ministeriale 95075 del 26 Marzo 2016 aveva disciplinato una specifica ipotesi di ammortizzatore sociale che era prevista all’interno dell’art. 21, comma 4, del D. Lgs 148/2015, intervenendo nel triennio 2016-2018 con uno stanziamento di fondi limitato a 50 milioni di euro l’anno. Di fatto era una autorizzazione ulteriore alla fruizione di CIGS, finalizzata al riassorbimento occupazionale nelle procedure di cessione di aziende in crisi, una sorta di intervento “cuscinetto” tra vecchia e nuova normativa. Mentre con l’art. 21, comma 4, del D. Lgs 148/2015 il trattamento interveniva alla conclusione di un programma di risanamento, nella versione ex art. 44 del D.L. 109/2018 la CIGS viene concessa anche in assenza di questo, qualora sia cessata o cessi l’attività produttiva.
Il 28 Settembre 2018, all’interno del decreto emergenziale denominato “decreto Genova” entra in vigore l’art. 44 D.L. 109/2018. La norma prevede “In deroga agli articoli 4, 20, comma 3-bis, e 22 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e per gli anni 2019 e 2020, può essere autorizzato sino ad un massimo di dodici mesi complessivi, previo accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche in presenza del Ministero dello sviluppo economico e della Regione interessata, il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale qualora l’azienda abbia cessato o cessi l’attività produttiva e sussistano concrete prospettive di cessione dell’attività con conseguente riassorbimento occupazionale, secondo le disposizioni del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 25 marzo 2016, n. 95075, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 120 del 24 maggio 2016, oppure laddove sia possibile realizzare interventi di reindustrializzazione del sito produttivo, nonché in alternativa attraverso specifici percorsi di politica attiva del lavoro posti in essere dalla Regione interessata, nel limite delle risorse stanziate ai sensi dell’articolo 21, comma 4, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e non utilizzate, anche in via prospettica , nonché nel limite di 45 milioni di euro per l’anno 2019 e di 28,7 milioni di euro per l’anno 2020”.
La norma aveva un obiettivo temporaneo, limitato a poco più di un biennio. Tuttavia, oggi siamo alla sesta proroga annuale, con rifinanziamento del fondo cadenzato in ogni legge di bilancio.
Le deroghe
La CIGS per cessazione di attività è una specifica ipotesi di intervento per crisi aziendale. Il testo della norma si apre con l’indicazione del campo di applicazione della CIGS per cessazione attività rispetto al testo allora vigente del D. Lgs 148/2015, specificando come l’autorizzazione alla fruizione dello strumento avvenga in deroga rispetto alla durata di 24 mesi nell’ambito di un quinquennio mobile ex art. 4 e 22 del d.lgs. 148/2015. L’ulteriore deroga rispetto al comma 3-bis dell’art. 20 è stata introdotta nella Legge 203 del 13.12.2024, consentendo la possibilità di accesso allo strumento anche alle aziende non assoggettate di norma alla contribuzione CIGS. Dal punto di vista professionale, la deroga introdotta dalla L. 203/2024 è sicuramente una opportunità molto interessante.
Le condizioni operative
L’art. 44 del DL 109/2018 prende a riferimento le medesime disposizioni del DM 95075 del 2016 che dettava le condizioni di accesso allo strumento. La CIGS per cessazione di attività costituisce una ipotesi aggiuntiva della CIGS per crisi aziendale, il ricorso a tale strumento può avvenire nei casi di cessazione totale o parziale dell’attività aziendale e anche in assenza di precedenti ricorsi a CIGO oppure CIGS. La circolare del ministero del lavoro numero 15 del 2018 prevede il trattamento ex art. 44 DL 109/2018 “in favore di quelle imprese, anche in procedura concorsuale, che abbiano cessato la propria attività produttiva e non si siano ancora concluse le procedure per il licenziamento di tutti i lavoratori, o la stiano cessando”.
Le condizioni di intervento fanno riferimento a:
1) cessazione di tutta o di parte dell’attività, anche quando la decisione interviene nell’ambito di una procedura CIGS già avviata;
2) ipotesi di cessione dell’attività a favore di un acquirente con ricollocazione, anche solo parziale, del personale dipendente oppure presenza di un piano di reindustrializzazione.
È necessario che tali condizioni sussistano congiuntamente. Tuttavia, l’intervento può essere richiesto, in alternativa, in parallelo all’attivazione di specifici interventi di politiche attive del lavoro nei confronti dei lavoratori in esubero. Si pensi ad esempio al caso di un gruppo industriale che decide la chiusura di uno stabilimento, dando avvio ad una procedura di licenziamento collettivo ex art. 4 L. 223/1991 e al contempo anche alla ricerca e individuazione di possibile acquirente del sito produttivo. In tal caso la richiesta di intervento della CIGS per cessazione di attività permetterebbe di gestire la fase di cessazione dell’attività produttiva e di possibile ricollocamento anche parziale del personale ad un possibile acquirente.
L’accordo in sede ministeriale
L’azienda che decide di ricorrere allo strumento della CIGS per cessazione di attività dovrà richiedere l’esame congiunto, con le OO.SS competenti, in sede governativa presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale dei Rapporti di Lavoro e delle Relazioni Industriali. È opportuno che la richiesta di esame congiunto contenga e illustri dettagliatamente le condizioni di intervento che sono state già illustrate nel precedente paragrafo.
L’incontro in sede ministeriale (che può avvenire in presenza oppure, come sempre più frequente accade, in modalità da remoto), oltre agli attori principali quali azienda e rappresentanti dei lavoratori, può prevedere la presenza anche della Regione o province autonome interessate, che del MISE. Le regioni sono spesso coinvolte con proposte di politiche attive del lavoro.
La stipula dell’accordo in sede ministeriale è condizione per poter beneficiare dell’intervento specifico. In sede di esame congiunto l’impresa dovrà dimostrare le ipotesi di cessione e/o reindustrializzazione dell’attività, il piano di intervento sul personale.
Altro aspetto molto importante è la quantificazione dell’onere finanziario di intervento. Come noto la CIGS per cessazione di attività, ipotesi specifica della CIGS per crisi, soggiace a dei limiti annuali finanziari.
Lo stanziamento limitato impone al Ministero di inserire nel verbale di accordo la quantificazione dell’impegno pubblico nello specifico intervento. Di prassi la quantificazione viene richiesta all’azienda che dovrà determinarla e dichiararla al momento della sottoscrizione dell’intesa. Nell’accordo, inoltre, viene specificato se la sospensione con intervento della CIGS sarà a zero ore oppure, se prevista (anche solo in alcuni periodi), la riduzione e/o la rotazione.
L’istanza sul portale ministeriale Cigsonline
Una volta sottoscritto il verbale di accordo in sede ministeriale, l’impresa dovrà presentare istanza telematica sul portale ministeriale Cigsonline. Anche in questa fase procedurale abbiamo un’importante deroga rispetto a quanto previsto per l’istanza della CIGS per crisi. La circolare del Ministero del Lavoro n. 15 del 04.10.2018, infatti, chiude il paragrafo 4 sul procedimento affermando “in considerazione della specificità dell’intervento, a tali istanze non si applica il procedimento di cui all’art. 25 del D. Lgs 148/2015”. Ciò significa che l’istanza potrà essere inviata senza il rispetto del termine di 7 giorni di cui al comma 1 dell’art. 25.
L’istanza prevede la compilazione di un modulo semplificato rispetto a quelli relativi alla CIGS per crisi e/o riorganizzazione, senza necessità di inserire dati di bilancio, indici di liquidità, ma con informazioni concernenti i dati occupazionali dell’ultimo biennio, l’inserimento delle motivazioni del ricorso. In sede di istanza l’azienda può richiedere l’opzione per il pagamento diretto dell’assegno mensile CIGS da parte dell’Istituto previdenziale.
Una volta approvato il programma di cassa integrazione straordinaria finalizzato alla cessazione di attività con contestuale autorizzazione alla fruizione dell’ammortizzatore sociale straordinario, l’azienda dovrà inserire gli estremi del decreto ministeriale nella sezione “CIG e Fondi di Solidarietà – CIG Straordinaria” del portale INPS. In tale sede, oltre alla compilazione della domanda, l’inserimento di tutti i beneficiari, sarà creato il numero del ticket che dovrà essere inserito nei flussi mensili Uniemens-CIG.
Durata dell’intervento
La durata complessiva dell’intervento specifico è di 12 mesi, come recita l’art. 44 del D.L. 109/2018. La modalità di proroga negli ultimi sei anni, in sede di legge di bilancio e con cadenza annuale (anno civile 01.01 – 31.12) di stanziamento dei fondi, fa sì che sia l’esame congiunto che l’istanza hanno quale termine ultimo il 31 dicembre del primo anno di richiesta. Tuttavia, il completamento dei 12 mesi complessivi potrà avvenire l’anno successivo, fermo restando il rifinanziamento e dovrà necessariamente prevedere una nuova procedura di esame congiunto, un nuovo accordo in sede ministeriale, una ulteriore istanza.
Per le caratteristiche dello strumento, le causali di intervento, il trattamento straordinario di integrazione salariale per cessazione di attività è sicuramente un’opportunità molto interessante sia di carattere professionale che di supporto alle fasi di cessazione, parziale o totale, delle attività aziendali, nonché all’interno delle procedure concorsuali che, con la recente riforma, hanno inteso tutelare gli interessi dei lavoratori coinvolti nelle crisi d’impresa e non più solo esclusivamente quelli dei creditori.
*ODCEC Lanciano






