TFR AL FONDO DI TESORERIA: RETRIBUZIONE DIFFERITA O CONTRIBUZIONE? Ancora da chiarire la natura giuridica delle quote di TFR trasferite al Fondo di Tesoreria dell’INPS
di Francesco Mengucci*
Con l’aumento delle crisi di impresa, soprattutto per le imprese con almeno 50 addetti, si ripropone costantemente il tema della natura giuridica delle quote di Trattamento di Fine Rapporto che i datori di lavoro delle imprese di maggiori dimensioni sono tenute a trasferire al Fondo di Tesoreria dell’INPS.
L’obbligo nasce con la Legge Finanziaria 2007 (L. 27 dicembre 2006 n. 296) che ha introdotto il “Fondo di erogazione per il TFR ai lavoratori dipendenti del settore privato gestito dall’INPS”.
Parliamo quindi delle quote di Trattamento di Fine Rapporto che a partire dal 2008 le imprese che superano il limite dimensionale sopra descritto sono tenute per legge a trasferire al Fondo di Tesoreria, sempreché il lavoratore non abbia aderito ad uno dei fondi della previdenza integrativa per i quali è previsto, oltre alla contribuzione datoriale e del lavoratore, anche il versamento delle quote maturate per il Trattamento di Fine Rapporto.
Come noto, per le quote trasferite al Fondo di Tesoreria i datori di lavoro non sono più tenuti al versamento del contributo dello 0,20% al Fondo di Garanzia per il TFR (Art. 2 L. 297/1982), contributo che ha lo scopo di finanziare l’intervento dell’INPS quando il datore di lavoro è sottoposto ad una procedura di liquidazione giudiziale (quello che chiamavamo “fallimento”) o non è più in grado di corrispondere il TFR direttamente al lavoratore.
Ma cosa accade quando il lavoratore tenta di recuperare il proprio TFR che con molta probabilità in quota parte giace ancora presso l’impresa e per altra quota sarebbe dovuto confluire alla gestione di tesoreria, soprattutto se l’impresa è sottoposta ad una procedura concorsuale?
Diversi sono stati gli orientamenti giurisprudenziali in merito alla natura retributiva o contributiva di queste quote di TFR. Nell’interpretazione fornita dall’INPS e secondo un trend consolidato di giurisprudenza di Cassazione, la competenza del Fondo di Tesoreria escluderebbe l’intervento dell’altro Fondo, quello di Garanzia, che agisce in sostituzione del datore di lavoro in caso di insolvenza, di norma per le quote di TFR rimaste nella disponibilità del datore di lavoro e quindi giacenti nei conti aziendali. Se quindi non abbiamo dubbi per le imprese di minori dimensioni, ovvero quelle imprese che hanno meno di 50 dipendenti per le quali il Fondo introdotto nel 1982 opera inequivocabilmente, rimane il dubbio se il TFR accantonato presso il Fondo di Tesoreria abbia natura di prestazione previdenziale – con il beneficio del noto principio di “automaticità delle prestazioni” – ed abbia quindi l’obbligo di erogazione diretta da parte dell’INPS senza la necessità di attingere dalle risorse del Fondo di Garanzia.
Nasce poi un ulteriore tema in merito ai meccanismi di prescrizione quinquennale qualora attribuissimo la natura contributiva al TFR con tutte le conseguenze che questo comporta.
L’interpretazione dell’INPS ha anche una rilevanza per gli ormai imprescindibili risvolti in caso di rilascio del DURC e delle altre modalità di riscossione dei contributi dichiarati e non riscossi.
Il diverso orientamento legato alla natura retributiva del TFR conferito al Fondo di Tesoreria trova spazio in pronunce più recenti della Cassazione, le quali vedrebbero mantenuto in capo al lavoratore l’obbligo di insinuazione nel passivo del datore di lavoro fallito con tutti i risvolti connessi, noti a chi ha avuto a che fare con la burocrazia connessa al recupero di queste quote di retribuzione differita “protette” dal Fondo di Garanzia.
Siamo ora ad un punto di svolta, poiché l’Ordinanza Interlocutoria 25175 del 14 settembre 2025 emessa dalla Sezione Lavoro della Cassazione richiede l’intervento delle Sezioni Unite per cercare di dirimere questa questione ormai non più procrastinabile.
Gli orientamenti contrastanti possono portare vantaggi e/o svantaggi in diverse situazioni e ci auguriamo di avere presto una pronuncia che possa essere di orientamento per i professionisti del settore chiamati ad affrontare simili situazioni nel momento più critico per un’impresa.
*ODCEC Civitavecchia






