PRATICANTI COMMERCIALISTI: la Cassa li sostiene con un contributo alla borsa di studio di 500 euro al mese nel 2026 – Una scelta per il futuro della professione

di Luisella Fontanella*

La Cassa Dottori Commercialisti conferma il proprio impegno a favore delle nuove generazioni della professione, stanziando 5 milioni di euro per il 2026 a sostegno dello svolgimento del tirocinio professionale. L’iniziativa ha un duplice obiettivo: favorire l’accesso alla professione di Dottore Commercialista e valorizzare il ruolo del Dominus, ovvero il professionista che assume la responsabilità della formazione del praticante.

Con questo nuovo stanziamento, la Cassa punta a rendere il percorso di tirocinio più sostenibile e qualificante, sia per i praticanti che per i professionisti che li accompagnano. Un investimento concreto nella qualità della formazione e nell’ingresso consapevole dei giovani nel mondo della professione Il contributo sarà riconosciuto ai Dottori Commercialisti iscritti alla Cassa che accolgono uno o più tirocinanti, nella misura di 500 euro mensili per ciascun praticante, per i mesi di tirocinio obbligatorio svolti nel corso del 2026 indipendentemente dal reddito del Dominus. Affinchè il Dominus possa beneficiare del contributo, i tirocinanti dovranno: • essere iscritti al Registro dei Praticanti, sezione “Tirocinanti Commercialisti”; • percepire una borsa di studio mensile dal Dominus non inferiore a 1.000 euro mensili; • risultare pre-iscritti alla Cassa Dottori Commercialisti.

Il tirocinio professionale inquadramento fiscale e trattamento previdenziale ed assistenziale

Il “CODICE DEONTOLOGICO DELLA PROFESSIONE”, in vigore, nella novella articolazione, a decorrere dal 1° aprile 2024 riserva Il capo 5. del Titolo II° ai “Rapporti con i Tirocinanti” e si sostanzia in tre articoli – individuati ai numeri 35 – 36 – 37 – rispettivamente dedicati a: “Doveri del Professionista”; “Obblighi del Tirocinante”; “Trattamento economico e durata del tirocinio”. Il rapporto di tirocinio va instaurato tra il Praticante e il Professionista (persona fisica).

Si ritiene utile soffermarsi sul disposto di cui all’artico 35 – DOVERI DEL PROFESSIONISTA che recita:

  1. Il professionista deve impegnarsi affinché chi svolge il tirocinio presso il proprio studio appenda la deontologia, la tecnica e la prassi professionale riferita ai campi di attività dello studio anche, in quanto possibile, permettendo al tirocinante di partecipare, in qualità di uditore, alla trattazione delle pratiche con il cliente e i terzi. Il professionista, dopo aver illustrato al tirocinante i principi fondanti e i contenuti del Codice deontologico, ne consegna una copia.

E all’articolo 37 – TRATTAMENTO ECONOMICO E DURATA DEL TIROCINIO che recita:

  1. Il Rapporto di tirocinio non determina alcun rapporto di lavoro subordinato ed è considerato come periodo di apprendimento professionale. Esso è per sua natura gratuito e non determina l’instaurazione di rapporto di lavoro subordinato anche occasionale. Tuttavia, sin dall’inizio del periodo di tirocinio, il professionista dovrà concordare con il tirocinante un rimborso spese forfettario. Inoltre, il professionista non mancherà di attribuire al praticante, il cui apporto sia di rilevante valore e utilità per lo studio, somme, a titolo di borsa di studio, per favorire ed incentivare l’assiduità e l’impegno nell’attività svolta.
  2. Il tirocinio finalizzato al sostenimento dell’Esame di Stato non si protrae, di regola, oltre il periodo mediamente necessario in relazione alle previsioni di legge e ai tempi tecnici inerenti al calendario della sessione d’esame.
  3. Successivamente al conseguimento dell’abilitazione professionale, il rapporto di collaborazione sarà regolato dalla libera determinazione delle parti. Per completezza di informativa si rammenta quanto segue:
  • il D.L. 1/2012, all’art. 9., comma 4., ultimo paragrafo, statuisce che venga corrisposto al Tirocinante un rimborso forfettario, concordato con il proprio Dominus;
  • il D.P.R. n. 137 del 7 agosto 2012, avente ad oggetto la riforma delle Professioni Intellettuali, statuisce, all’articolo 6., comma 6.: “Il tirocinio professionale non determina l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, anche occasionale.”;
  • il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, con Decreto n. 143 del 7 agosto 2009 (in vigore dal 31 ottobre 2009), ha previsto, all’articolo 1., comma 6., che: “Il rapporto di tirocinio non istituisce alcun obbligo di natura economica tra le parti. Il professionista può riconoscere al tirocinante una borsa di studio.

Natura dei compensi erogati ai tirocinanti

Come detto, il tirocinio per l’ammissione all’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della Professione di Dottore Commercialista e di Esperto Contabile, ai sensi del D.Lgs. 139/2005, del D.M 143/2009 e del D.P.R. 137/2012, costituisce un rapporto di mera formazione, per sua natura gratuito, fatta salva la raccomandazione, al Dominus, di riconoscere al Tirocinante, “somme a titolo di borsa di studio… sin dall’inizio del periodo di tirocinio….”. Infatti, mentre il Dominus assume l’obbligazione di impartire l’insegnamento e la formazione, il Tirocinante ha interesse ad acquisire una preparazione utile per sostenere l’esame di Stato per l’accesso alla Professione. In sostanza, di imparare a svolgere la Professione. Il Praticante, fatte salve le fattispecie di incompatibilità espressamente previste da norme di Legge e regolamenti, è libero di affiancare, al rapporto di praticantato, un qualsiasi tipo di rapporto di lavoro nel rispetto ovviamente dei limiti, anche orari, imposti dalla normativa relativa al tirocinio medesimo. Il rapporto che si instaura fra il Professionista e il Praticante è privo del requisito della subordinazione e mancano gli elementi tipici del lavoro autonomo, che è caratterizzato in primo luogo dalla mancanza di eterodirezione.

Pertanto le somme erogate nel corso del praticantato assumono tipicamente la natura di compenso per borsa di studio in quanto “… somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale, se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante…” (art. 50, co.1, lett. c. del D.P.R. 917/1986). Tali somme sono altresì soggette a ritenuta, sulla base del combinato disposto degli artt. 23 e 24 del D.P.R. 600/73, nonché alle trattenute Irpef – con applicazione delle aliquote per scaglioni di reddito previste dall’art. 11 del D.P.R.917/1986 – ed a quelle per addizione comunale e regionale all’Irpef. Se spettanti, saranno altresì riconoscibili al Praticante le detrazioni per lavoro dipendente e/o carichi familiari, oltre a quanto eventualmente previsto dalla normativa vigente.

Esclusione dagli obblighi contributivi ed assicurativi

Il tirocinio professionale è escluso dal prelievo contributivo; pertanto non dovrà essere disposto alcun adempimento INPS. Parimenti, il tirocinio è escluso dall’obbligo assicurativo INAIL. In relazione alla copertura previdenziale, si rammenta la facoltà, per il Tirocinante, di accedere all’istituto della pre-iscrizione presso le Casse Previdenziali (CNPADC per i Praticanti Commercialisti; CNPR per i Praticanti Esperti Contabili).

Riepilogando:

ADEMPIMENTI

Qui di seguito si allega, a titolo esemplificativo e di contributo:

  • bozza di documento di proposta di conferimento di una borsa di studio;
  • bozza di documento relativo al valore della borsa di studio/dichiarazione detrazioni imposta
  • bozza di dichiarazione per detrazioni d’imposta.

*ODCEC Torino

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