IL BONUS NATALE 100 EURO

di Marco D’Orsogna Bucci*

Nei prossimi giorni le aziende erogheranno la tredicesima mensilità ai loro dipendenti e con essa il tanto atteso e discusso “bonus Natale”, la cui regolamentazione, lo ricordiamo, nasce in seno all’art. 2 bis del D.L. 9/8/2024 n. 113 (convertito in L. 143 del 7/10/2024), viene modificata sensibilmente dal recente D.L. 167/2024, necessita di due circolari dell’Agenzia delle Entrate (la 19/2024 e la 22/2024) per le istruzioni operative agli uffici e agli operatori.

Il DL 167/2024 ha previsto che nel modello di richiesta che il lavoratore dovrà presentare al proprio datore di lavoro dovranno essere presenti il codice fiscale del coniuge o del convivente e dei figli. Per quanto concerne il convivente, il codice fiscale va inserito se unito civilmente ovvero se la convivenza è stata dichiarata all’anagrafe e risulta dallo stato di famiglia.

Di conseguenza, le condizioni per ottenere l’erogazione del bonus Natale sono le seguenti:

  • possedere un reddito non superiore a 28mila euro;
  • avere un figlio fiscalmente a carico;
  • il reddito posseduto deve produrre un’imposta superiore alla detrazione per i redditi di lavoro dipendente riconosciuta.

La novità più importante introdotta dalla modifica del D.L. 167/2024, quindi, è quella che tra le condizioni, non risulta più il coniuge fiscalmente a carico, ma basta che lo sia almeno un figlio. Tuttavia, il lavoratore o lavoratrice, pur in presenza dei requisiti, perde il diritto al bonus se il coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, o il convivente (se dichiarato all’anagrafe o presente nello stato di famiglia) è beneficiario della stessa indennità. Il pagamento avverrà con la tredicesima; in sede di conguaglio fiscale il sostituto di imposta eseguirà una verifica e, se del caso, provvederà al recupero di quanto corrisposto. Trascorsi i termini per il conguaglio, sarà il lavoratore a restituire l’importo indebitamente incassato, in sede di dichiarazione dei redditi.

Le modifiche del D.L. 167/2024 hanno ampliato la platea dei beneficiari, resta tuttavia poco comprensibile come ancora una volta per erogare un bonus extra di sostegno al reddito si sia scelta la strada più lunga e tortuosa, con requisiti reddituali in alcuni casi difficili da stimare a novembre, con l’odiosa prassi della richiesta “cartacea”, il conseguente dispendio di risorse-tempo per aziende, consulenti, CAF e lavoratori. Probabilmente il rafforzamento una tantum dell’assegno unico poteva essere una soluzione migliore.

*ODCEC Lanciano

image_pdfimage_print