Patente a crediti nei cantieri edili dall’ 1.10.2024
di Fabiano D’Amato*
L’art. 10 comma 19 del D.L. 2 marzo 2024, n. 19, convertito il Legge 29 aprile 2024 n.56, ha modificato l’articolo 27 del D.Lgs. n. 81/2008, introducendo il sistema della c.d. “Patente a crediti”.
La decorrenza è dal 1.10.2024.
La richiesta della patente (dotazione iniziale prevista pari a 30 punti), potrà essere effettuata dal 1.10.2024 attraverso l’apposito servizio che sarà reso disponibile attraverso il portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
I requisiti previsti per il rilascio saranno in particolare i seguenti:
- a) iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
- b) adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dalla normativa vigente, in particolare per quanto riguarda la sicurezza sui luoghi di lavoro;
- c) possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC)in corso di validità;
- d) possesso del documento di valutazione dei rischi (DVR), nei casi previsti dalla normativa vigente;
- e) possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all’articolo 17-bis, commi 5 e 6, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nei casi previsti dalla normativa vigente;
- f) avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), nei casi previsti dalla normativa vigente.
Nei casi previsti dalla Legge la patente potrà essere sospesa, revocata o subire decurtazioni di crediti per violazioni accertate.
L’assenza della “patente” o la presenza di crediti inferiori a 15 potrà comportare sanzioni e l’impossibilità di accedere ai cantieri per imprese e lavoratori autonomi, salvo per le mere forniture o prestazioni di natura intellettuale.
Per approfondimenti, si richiamano le slides disponibili sul sito Patente a crediti, lo schema del decreto attuativo | Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali,
oltre quanto previsto dalla Normativa.
*ODCEC Roma