di Bernardina Calafiori e Alessandro Montagna*

In una sua recente decisione, resa con Ordinanza 2761 del 6 dicembre 2023, depositata in data 30 gennaio 2024, la Suprema Corte di Cassazione ha affrontato il caso relativo alla legittimità o non del licenziamento per giusta causa di una dipendente che, sebbene fisicamente assente dal luogo di lavoro, tuttavia aveva dato prova di avere “impegnato” l’orario di lavoro nell’assolvimento dell’attività cui era tenuta, in modalità “da remoto”.

Il caso, più precisamente, aveva per protagonista una dipendente di una Società cooperativa che aveva ricevuto in appalto da altre Società committenti l’obbligo di provvedere ai servizi di pulizia nei cantieri e, pur investita del ruolo di coordinatrice dei dipendenti impegnati nello svolgimento dei citati servizi, era, tuttavia, spesso assente dal luogo di lavoro. L’istruttoria celebrata nei pregressi gradi aveva messo in luce che ella aveva, comunque, assolto – come detto, “da remoto” – al suo obbligo di controllo degli altri dipendenti cui era istituzionalmente preposta:

  • sia richiedendo e ricevendo l’autorizzazione all’accesso alla sim aziendale per potere operare “da remoto”, grazie alla rete della società;
  • sia richiedendo e ottenendo dai colleghi presenti in loco la documentazione (c.d. “fogli presenza” dei dipendenti addetti ai cantieri, per l’esecuzione dei servizi in appalto) funzionale alla verifica del rispetto dei turni di lavoro dei dipendenti assoggettati alla sua sorveglianza.

Sul piano più strettamente giuridico, la questione riguardava, dunque, la configurabilità o non di una giusta causa di recesso datoriale, che la Società datrice di lavoro aveva ritenuto di individuare nella pretesa violazione dell’orario di servizio da parte della dipendente.

Questi essendo i fatti rilevanti, la Suprema Corte, con la decisione sopra indicata, per certo applicabile anche a casi simili a quello in esame, stante la portata più generale del principio di diritto espresso nell’Ordinanza in commento, ha ritenuto che nel caso di specie l’addebito elevato a carico della dipendente non fosse fondato, non potendosi configurare, per il sol fatto che la stessa fosse sovente assente, fisicamente, dal luogo di lavoro, né un inadempimento alla sua obbligazione di lavoro né una violazione dell’orario di lavoro contrattualmente pattuito con la Società sua datrice di lavoro.

A valere di tale conclusione, la Suprema Corte, in particolare, ha evidenziato che il recesso datoriale per giusta causa della Società avrebbe potuto essere ritenuto legittimo soltanto a condizione che, alternativamente, la datrice di lavoro:

  • avesse contestato e dimostrato in giudizio l’inadempimento all’obbligazione di lavoro della sua dipendente, ovvero il mancato raggiungimento dell’apporto di risultato da parte di quest’ultima: ad esempio allegando e provando che nessuna delle mansioni proprie del suo ruolo di coordinatrice fosse suscettibile di essere svolta “da remoto”;
  • avesse allegato e dimostrato che la dipendente impiegava il tempo “dedicato” all’orario di lavoro ad altre attività, estranee alle mansioni cui era contrattualmente adibita, così evidenziando, in re ipsa, una forma di inadempimento qualificato imputabile a quest’ultima e, per l’effetto, la ricorrenza dei presupposti per la giusta causa di recesso.

L’Ordinanza in questione è, dunque, rilevante anche al di là del perimetro di applicazione del singolo caso specifico che ne ha occasionato l’emissione in quanto mette in luce l’importanza di una attenta formulazione della contestazione disciplinare, con puntuale indicazione degli addebiti, nonché la imprescindibilità di un rigoroso assolvimento degli oneri allegatori e probatori a carico del datore di lavoro in fattispecie analoghe a quella in commento, a pena della declaratoria di illegittimità del recesso datoriale.

*Avvocati Studio Legale Daverio & Florio

 

 

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di Bernardina Calafiori e Eleonora Ilario*

Un lavoratore impugnava giudizialmente ilmlicenziamento per giusta causa comminatogli a seguito di due ordini di addebiti, cui si aggiungeva la recidiva. In particolare, al lavoratore veniva, in primo luogo, contestato di aver avuto un acceso diverbio con una collega, di cui era superiore gerarchico, a seguito del quale il lavoratore aveva strattonato la dipendente, impedendole anche di allontanarsi dal luogo della discussione. Continua a leggere

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di Roberta Jacobone*

Sono numerose le sentenze in materia di stress sul luogo di lavoro che si sono succedute nel tempo, soprattutto correlate a situazioni di mobbing o legate ad atteggiamenti vessatori (straining). Continua a leggere

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di Fabiano D’Amato*

Tra le novità previste dal D.L. 7 maggio 2024, n. 60, alcune riguardano le prestazioni di disoccupazione.

All’art. 25 del Decreto Legge si prevede, in particolare, per i percettori di NASPI (lavoratori subordinati) e DIS-COLL (lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa), l’iscrizione al Sistema Informativo per l’inclusione sociale e lavorativa (SIISL), di cui di cui all’articolo 5 del D.L. 4 maggio 2023, n. 48, conv. L. 3 luglio 2023 n. 85, sistema già previsto per la gestione dell’Assegno di Inclusione (ADI) e Supporto per la Formazione ed il lavoro (SFL). Continua a leggere

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di Loris Beretta*

Il superminimo assorbibile è una voce della retribuzione fissa frutto di una concessione che l’Azienda riconosce “ad personam” al lavoratore, il che significa che, nei fatti, è riconducibile alla contrattazione individuale che può avvenire all’atto dell’assunzione o anche in un momento successivo. Continua a leggere

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Rassegna di normativa e prassi –

Febbraio – Marzo 2024

di Stefano Lapponi*

–    Materia: sostegno al reddito

–    Oggetto: nuova domanda NASPI e DIS-COLL

–    Riferimento: messaggio INPS 23.2.2024 n.804

 Con il messaggio n.804 l’INPS, comunica di aver implementato la nuova procedura denominata “Reingegnerizzazione della NASpI e DIS-COLL”. La procedura implementata diventerà la modalità esclusiva di presentazione delle domande di NASpI e DIS-COLL.

 

 

–    Materia: Pensioni

–    Oggetto:   Prepensionamento addetti attività usuranti

–    Riferimento: messaggio Inps 23.2.2024 n.812

 L’INPS, fornisce le istruzioni per la presentazione, delle domande di riconoscimento dello svolgimento di lavorazioni particolarmente faticose e pesanti (D.Lgs 67/2011) per i lavoratori che maturano i requisiti per il pensionamento anticipato nel corso del 2025.

Scadenza: 1.5.2024 – La presentazione oltre il termine dell’1.5.2024 comporterà, in caso di accertamento positivo dei requisiti, il differimento della decorrenza del trattamento pensionistico anticipato

Lavoratori interessati:

  • lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti;
  • lavoratori addetti alla cosiddetta “linea catena”;
  • conducenti di veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo;
  • lavoratori notturni a turni;
  • lavoratori notturni che prestano attività per periodi di durata pari all’intero anno lavorativo.

La domanda di riconoscimento del beneficio deve essere presentata telematicamente, corredata dal modulo “AP45” e dalla documentazione richiesta.

 

 

–    Materia: Pensioni

–    Oggetto: Quota 103

–    Riferimento: Circ.INPS 27.2.2024 n.39

     L’INPS, con la circ. 39/2024, ha fornito indicazioni operative in merito alle disposizioni di cui all’ art.1 co. 139 e 140 della L. 213/2023.

L’Inps comunica che la misura, per chi matura i requisiti nel corso del 2024, è caratterizzata dal ricalcolo integralmente contributivo della pensione nonché dall’applicazione, fino all’età valida per la pensione di vecchiaia ordinaria (attualmente pari a 67 anni), di un tetto massimo pari a 4 volte il trattamento minimo, e infine dall’allungamento delle c.d. “finestre d’attesa”.

Importi: la pensione anticipata flessibile è riconosciuta per un valore lordo mensile massimo non superiore a 4 volte il trattamento minimo stabilito per ciascun anno, che per il 2024 è pari a 2.394,44 euro;

“Finestre d’attesa”: per gli iscritti del settore privato che maturano i requisiti nel 2024 il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico decorre trascorsi 7 mesi dalla data di maturazione dei requisiti stessi, mentre per i dipendenti pubblici il diritto decorre dopo 9 mesi.

 

–    Materia: sostegno all’occupazione

–    Oggetto: Esonero contributivo per l’assunzione di donne disoccupate beneficiarie del reddito di libertà  

–    Riferimento: Circ. Inps 5.3.2024

 

  Fornite dall’Inps le indicazioni sull’incentivo ex art.1.comma 101 L.213/2023.

Oggetto dell’incentivo:

  • può essere richiesto dai datori di lavoro privati che assumano, nel triennio 2024-2026, donne disoccupate, vittime di violenza e beneficiarie del reddito di libertà ex art. 105-bis del DL 34/2020, al fine di favorire il percorso di uscita dalla violenza attraverso l’inserimento nel mercato del lavoro (per le assunzioni effettuate nel 2024 l’esonero può essere riconosciuto anche in relazione alle assunzioni di donne che siano state fruitrici del Reddito di libertà nel 2023, e che, pertanto, alla data di assunzione non soddisfano il requisito in trattazione);
  • consiste in un esonero dal versamento dei contributi previdenziali (con esclusione dei premi e contributi all’INAIL e di specifiche contribuzioni) nella misura del 100%, nel limite massimo di importo di 8.000 euro annui, riparametrato e applicato su base mensile.

Requisiti:

  • assunzioni a tempo indeterminato, per la durata di 24 mesi;
  • assunzioni a tempo determinato, per la durata del rapporto di lavoro fino a un massimo di 12 mesi;
  • trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto a termine, sia già agevolato che non agevolato, per la durata di 18 mesi dalla data di assunzione a tempo determinato.
  • Assunzioni anche in caso di part-time, nonché per i rapporti di lavoro a scopo di somministrazione e per i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo stretto con una cooperativa di lavoro (ai sensi della L. 142/2001).

 

 

 

–    Materia: Pensioni

–    Oggetto: Domanda di Pensione anticipata

–    Riferimento: Messaggio Inps 11.3.2024 n.1041

L’INPS, con il messaggio 1041/2024, comunica che il sistema di gestione delle domande di pensione anticipata ordinaria è stato implementato al fine di reingegnerizzare e semplificare la presentazione dell’istanza.

Le istanze in oggetto possono essere presentate attraverso i seguenti canali:

  • sito web dell’INPS;
  • Istituti di Patronato;
  • Contact Center Integrato

 

–     Materia: Pensioni

–    Oggetto: Pensioni di vecchiaia e anticipata

–    Riferimento: Circolare Inps 13.3.2024 n.46

Con la Circolare in esame l’Inps fornisce indicazioni sulle disposizioni in materia di pensioni di vecchiaia e anticipata introdotte dall’art.1 co.125 della L.213/2023.

Pensione di vecchiaia: dal 2024 il requisito di importo soglia di cui all’art. 24 co. 7 del DL 201/2011, richiesto per l’accesso al trattamento pensionistico è pari all’importo dell’assegno sociale, il cui valore provvisorio, per l’anno 2024, è fissato a 534,41 euro per 13 mensilità.

Pensione Anticipata: dal 2024 il requisito di importo soglia per l’accesso alla pensione di cui all’art. 24 co. 11 del DL 201/2011, è pari a 3 volte l’importo mensile dell’assegno sociale, ridotto a 2,8 volte per le donne con un figlio e a 2,6 volte per le donne con due o più figli.

Nota Bene: E’ disposto un importo massimo dell’assegno pensionistico, prevedendo che fino alla maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia (67 anni), il trattamento di pensione anticipata non possa superare l’importo massimo mensile corrispondente a 5 volte il trattamento minimo stabilito per ciascun anno.

 

*Odcec Macerata

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