Sicurezza – La responsabilità nel processo edilizio

di Sergio Vianello*

Sempre più spesso in occasione delle ristrutturazioni di appartamenti, le persone si affidano esclusivamente alla valutazione di preventivi emessi da imprese che li redigono con un loro capitolato, sulla base di sommarie indicazioni fornitegli, sovente, come espressione di desideri latenti che però tecnicamente il committente, se tecnico non è, non è in grado di descrivere come vorrebbe. Di solito, supponendo di comprendere quanto esposto nei preventivi ricevuti e basandosi quasi esclusivamente su quanto verbalmente riferito dall’impresa in fase di ricezione dell’offerta, l’ignaro committente sceglie quasi sempre l’impresa che costa di meno oppure quella che si sa “vendere” meglio.

È appena il caso di far notare che, anche nella ristrutturazione di un semplice bagno, sono necessari sia adempimenti di natura legislativa che altri, non meno importanti, di semplice opportunità.

Per introdurre la tematica ritengo utile richiamare alcuni aspetti del problema propedeutici all’argomento.

Il testo di riferimento per tutti i lavori edili è il Testo Unico dell’Edilizia (T.U.E.), DPR 380/2001 e s.m.i. il quale specifica che gli unici interventi edilizi che non richiedono un titolo abilitativo (quello che un tempo era chiamato -concessione edilizia-) sono gli interventi di manutenzione ordinaria o di rifinitura, cioè gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti (es. : opere di imbiancatura, di rifacimento pavimenti e/o rivestimenti, di diversa disposizione dei sanitari o la sostituzione della vasca con una doccia …).

Tradotto vuol dire: a casa tua fai quello che vuoi, ma sappi che se ti succede qualcosa sono fatti tuoi!

Infatti, in tema di sicurezza nelle attività edili, il titolo abilitativo non è fattore discriminante; anche una attività “libera”, cioè che non necessita di titolo abilitativo, nella stragrande maggioranza dei casi è soggetta al titolo IV de d.lgs. 81/2008 – (testo unico della sicurezza) cantieri temporanei mobili -.

Nella salute e sicurezza sul lavoro, la posizione di garanzia (responsabilità penale) è detenuta dal datore di lavoro/committente, che è il soggetto per conto del quale l’intera opera viene realizzata. Egli può delegare però le sue responsabilità in materia di sicurezza al responsabile dei lavori ma, se non lo fa, deve essere ben chiaro che diventa proprio lui il responsabile dei lavori, cioè la figura che, già nelle fasi di progettazione dell’opera, deve attenersi ai principi e alle misure di sicurezza stabiliti dalla legge.

Volendo fare un esempio che possa risultare significativo a quanto sopra espresso, proviamo a prendere in considerazione il caso di un operaio che, senza indossare il prescritto casco di protezione, intento a lavorare in un appartamento, venga colpito in testa da un mattone caduto dal soffitto: ebbene la responsabilità penale ricade senza dubbio, così come acclarato più volte nelle sentenze di cassazione, sul responsabile dei lavori/committente, per non aver vigilato sul comportamento del lavoratore, nonostante questi abbia compiuto un gesto d’imperizia, negligente o imprudente.

Sempre in merito alle responsabilità del datore di lavoro/responsabile dei lavori, è bene ricordare che egli ha il preciso onere di scegliere imprese che possano dimostrare la loro idoneità tecnica professionale ai sensi degli articoli 26 e 90 del d.Lgs. 81/2008; in caso contrario, qualora si dovesse infortunare un lavoratore di una impresa che non possieda tali requisiti, la posizione di garanzia e quindi la responsabilità penale non può che ricadere sul datore di lavoro/responsabile dei lavori che ha omesso tale fondamentale adempimento.

La legge viene però in aiuto al datore di lavoro/responsabile dei lavori, infatti, ai punti 91 e 92 del d.Lgs. 81/2008 prevede l’obbligo di nomina di un tecnico specializzato in sicurezza per coordinare le attività edili chiamato rispettivamente: coordinatore della sicurezza in fase di progettazione (CSP) e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione (CSE). Il CSP in alcuni casi può non essere necessario (lavori privati di modesta entità con importo inferiore a 100.000 euro); il CSE, è invece sempre obbligatorio qualora l’appalto sia eseguito da almeno due imprese (es.: muratore con elettricista o con l’idraulico).

Se gli adempimenti di sicurezza in attività libere sono obbligatori, a maggior ragione lo sono in quelle attività per le quali il DPR 380/2001 (testo  unico  dell’edilizia)  prevede l’ottenimento di specifici titoli abilitativi.

I titoli abilitativi maggiormente significativi sono i seguenti:

  1. cila – comunicazione inizio lavori asseverata;
  2. scia – segnalazione certificata di inizio attività;
  3. pdc – permesso di costruire. 

La cila si deve utilizzare ad esempio per lo spostamento di tramezzi e porte, salvo che gli interventi non interessino parti strutturali e non vi sia un aumento delle unità immobiliari. La scia si deve utilizzare per gli interventi di manutenzione straordinaria, cioè quelle opere che riguardano le parti strutturali dell’edificio, oppure la realizzazione o l’integrazione di servizi igienico-sanitari e tecnologici, oppure il frazionamento o l’accorpamento di unità immobiliari distinte.

Il pdc è richiesto invece per opere maggiori, quali ad esempio quelle di nuova costruzione o che comportano lavori che mutino in tutto o in parte l’organismo edilizio o ancora che modifichino la volumetria, ….

Per le autorizzazioni di queste opere soggette a titolo abilitativo, è indispensabile indicare:

  • il titolare del titolo abilitativo;
  • il committente;
  • la ditta affidataria;
  • il progettista delle opere architettoniche;
  • il direttore dei lavori delle opere architettoniche;
  • il progettista delle opere strutturali (se esistono);
  • il direttore dei lavori delle opere strutturali (se esistono). 

Il titolare del titolo abilitativo, ovvero il committente e il costruttore, sono responsabili della conformità delle opere alla normativa urbanistica e alle previsioni del piano nonché, unitamente al direttore dei lavori, a quelle del titolo abilitativo e alle modalità esecutive stabilite dal medesimo.

Riguardo le funzioni del direttore lavori vi è abbondate giurisprudenza che ben ne specifica le mansioni, ma in breve egli è il soggetto che da una parte è fiduciario del Committente per gli aspetti di carattere tecnico, e dall’altra parte è garante nei confronti del Comune dell’osservanza e del rispetto dei contenuti dei titoli abilitativi all’esecuzione dei lavori.

Il Direttore Lavori come precedentemente specificato, è indispensabile per qualsiasi richiesta di titolo abilitativo, ma potrebbe non essere chiamato in causa nelle attività edili libere che pertanto sono soggette al solo controllo del committente, ammesso che ne abbia la competenza.

Sembrerebbe inutile sottolineare che il Direttore Lavori debba essere nominato/ pagato dal committente/responsabile dei lavori, ma molto spesso questa fondamentale figura tecnica è “ricompresa” nel prezzo dei preventivi delle imprese, con un chiaro e netto conflitto di interessi.

In conclusione, occorre non sottovalutare gli appalti di opere edili, sia quelli di considerevole entità tecnica ed economica che quelli di natura minore. Infatti tante sono le sentenze di condanna penale che sono state emesse nei confronti dell’ignara “signora Mariache si era trovata, da sola, a gestire opere edili in occasione di un infortunio; come tante sono le vertenze civili tra imprese e committenti trovati da soli a controllare imprese non idonee o che semplicemente non avevano interpretato sufficientemente i desideri del committente.

* Ordine degli Ingegneri Milano – Osservatore esterno commissione lavoro ODCEC Milano

 

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