LAVORO SPORTIVO E PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
di Graziano Vezzoni*
La partecipazione dei lavoratori della Pubblica Amministrazione in attività sportive, sia come volontari che, come lavoratori sportivi retribuiti, è disciplinata dall’articolo 25, comma 6, del Decreto Legislativo n. 36/2021. Questa normativa stabilisce chiaramente i criteri e le procedure per l’autorizzazione di tali attività, delineando un quadro regolamentare specifico per i dipendenti pubblici.
Decreto Legislativo n. 36/2021
Chi Sono i Lavoratori Interessati?
Il decreto identifica i lavoratori della Pubblica Amministrazione come coloro che sono impiegati presso:
- Enti statali, scuole di ogni ordine e grado, istituzioni educative.
- Aziende ed enti statali con autonomia organizzativa.
- Entità territoriali quali Regioni, Province e Comuni.
- Comunità montane e relative associazioni.
- Università e istituti di alta formazione.
- Istituti autonomi per le case popolari.
- Camere di commercio e loro aggregazioni.
- Enti pubblici non economici a livello nazionale, regionale e locale.
- Strutture del Servizio sanitario nazionale.
- Agenzie statali (es. Agenzia delle Entrate).
- ARAN (Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni).
Esclusioni Specifiche
Le disposizioni non si applicano al personale dei Gruppi sportivi militari e dei Corpi civili dello Stato durante l’esercizio delle proprie funzioni istituzionali, né agli atleti e figure professionali sportive delle Forze Armate e Corpi Armati autorizzati da CONI, CIP e altre federazioni sportive.
Volontariato e Lavoro Sportivo Retribuito
I dipendenti pubblici possono svolgere attività sportiva all’interno di Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD) o Società Sportive Dilettantistiche (SSD) in due forme:
- Come volontari: senza ricevere alcun corrispettivo.
- Come lavoratori: previo versamento di un compenso.
Procedura di Autorizzazione
Per intraprendere l’attività sportiva retribuita, il dipendente deve:
- Inoltrare una richiesta di autorizzazione all’amministrazione di appartenenza.
- Attendere la risposta dell’amministrazione, che deve avvenire entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta.
- Beneficiare del meccanismo del silenzio assenso, qualora non vi sia risposta entro il termine stabilito.
In riferimento all’autorizzazione, opera il meccanismo del silenzio assenso, cioè, è da considerarsi accordata in ogni caso decorso il termine di 30 giorni.
Il D.M del 10 novembre 2023
Questo decreto fornisce i parametri su cui le amministrazioni devono basarsi per concedere l’autorizzazione:
- Verificare l’assenza di incompatibilità che possano influenzare l’imparzialità del dipendente.
- Assicurarsi che non ci siano conflitti di interesse tra l’attività sportiva e quella amministrativa.
- Garantire che l’attività sportiva non interferisca con il regolare svolgimento del servizio pubblico.
- Mantenere l’indipendenza e l’imparzialità dell’amministrazione.
- Controllare che l’attività sportiva non prevalga sul lavoro principale, ovvero non occupi più del 50% dell’orario lavorativo settimanale.
Il D.L. del 31 maggio 2024 n.71 convertito con modificazione dalla L. 106/2024
Questo decreto introduce una semplificazione per il dipendente pubblico che percepisce, quale lavoratore sportivo, corrispettivi annui inferiori a € 5.000; infatti fino a tale soglia non è necessario
richiedere l’autorizzazione dell’Amministrazione di appartenenza ma basta effettuare una semplice comunicazione preventiva.
Il decreto introduce un’ulteriore semplificazione: viene concesso più tempo agli enti sportivi per comunicare all’amministrazione di appartenenza del lavoratore sportivo l’ammontare dei compensi erogati ai dipendenti pubblici (comma 11 dell’art. 53 del D. Lgs. 165/2001).
In luogo del termine di 15 giorni dall’erogazione del compenso, viene ora stabilito che il sodalizio avrà tempo fino al 30° giorno successivo alla fine di ciascun anno di riferimento, ovvero alla cessazione del relativo rapporto di lavoro se intervenuta precedentemente, per comunicare, in un’unica
soluzione, i compensi erogati nell’anno precedente al pubblico dipendente in qualità di lavoratore sportivo.
Conclusioni
Il Decreto Legislativo n. 36/2021 e i successivi Decreti del 10 novembre 2023 e del 31 maggio 2024 pongono le basi per un equilibrio tra l’impegno lavorativo dei dipendenti pubblici e la loro passione per lo sport, garantendo trasparenza e coerenza con i principi di imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione.
*ODCEC Lucca