NOVITÀ IN TEMA DI FRINGE BENEFIT NELLA LEGGE DI BILANCIO 2025
di Marco D’Orsogna Bucci*
Molte conferme e qualche novità in materia di fringe benefit nella recente Legge di Bilancio 2025. Un primo segnale interessante che si coglie è la conferma di interventi introdotti negli anni precedenti, ma questa volta con un respiro di stabilità più ampio, nella maggior parte dei casi la periodicità è triennale. Ciò permette di pianificare politiche di welfare aziendale, ma soprattutto di considerare il welfare all’interno di accordi di secondo livello, di norma ultrannuali.
Seguendo l’ordine di redazione della norma, all’art.1 comma 48 della L. 207/2024 troviamo una disposizione volta alla riduzione dei sussidi ambientalmente dannosi, prevedendo l’aumento della partecipazione alla formazione del reddito della concessione di mezzi (auto e moto) in uso promiscuo.
Viene innalzata al 50% della percorrenza convenzionale di 15.000 km la quota di imponibilità del fringe
benefit. L’innalzamento della quota di imponibilità genera, nei casi scontati di superamento delle soglie
di esenzione dei fringe benefit, un maggior costo per le imprese, un netto in busta inferiore per il lavoratore, ma anche un maggior imponibile previdenziale e una più alta base di calcolo per il Trattamento di Fine Rapporto. In parallelo a tale innalzamento, in un’ottica di favorire l’uso di mezzi meno inquinanti nelle flotte aziendali, viene ridotta al 10% e al 20% la quota di imponibilità del medesimo fringe benefit per i veicoli rispettivamente a trazione elettrica e ibridi plug-in.
La lettera a) dell’art. 1 comma 48 della L. 207/2024 condiziona l’applicazione delle nuove quote di
imponibilità a due requisiti sostanziali dei mezzi concessi (che devono coesistere):
– devono essere di nuova immatricolazione;
– devono essere assegnati con contratti stipulati a decorrere dal 1^ Gennaio 2025.
L’auto concessa in uso promiscuo nel corso del 2024 o anni precedenti, quindi, continuerà a generare
una quota di imponibilità sulla base della normativa preesistente alla L. 207/2024.
Si passa, quindi, da un coefficiente fiscale stabilito in base alle emissioni di CO2 dichiarate dalle case
automobilistiche ad un sistema basato sul tipo di alimentazione. Ricordiamo, infatti, che la norma in
vigore fino al 31.12.2024 e che continua a produrre effetti nella maggioranza delle assegnazioni in essere,
prevedeva la quota di imponibilità del fringe benefit come segue:
– 25% della percorrenza convenzionale di 15.000 km per veicoli con emissioni fino a 60 g/km;
– 30% della percorrenza convenzionale di 15.000 km per veicoli con emissioni tra 61 g/km e fino a 160 g/km;
– 50% della percorrenza convenzionale di 15.000 km per veicoli con emissioni tra 161 g/km e fino a 190 g/km;
– 60% della percorrenza convenzionale di 15.000 km per veicoli con emissioni oltre 190 g/km.
L’applicazione parallela dei coefficienti legati all’emissione di CO2 e dei coefficienti introdotti dall’art. 1 comma 48 della L. 207/2024 viene confermata anche dalla presenza della doppia tabella nelle Tariffe ACI pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 30.12.2024.
Bisogna tuttavia annotare vari tentativi di “affossamento”. In più occasioni, come ad esempio in sede di approvazione della legge di conversione del milleproroghe, di recente con il cosiddetto “decreto bollette”, in nome della generale crisi dell’automotive si sono succeduti tentativi di ritardare l’entrata in vigore delle nuove regole attraverso emendamenti, poi però caduti nel vuoto.
I valori fiscali delle auto assegnate in uso promiscuo, rientrando nei fringe benefit, potranno beneficiare
della stabilizzazione delle medesime soglie di esenzione 2024, confermate per il triennio 2024- 2025-2026. Facciamo riferimento, in questo caso, a quanto disposto all’art. 1 commi 390-391 della
Legge di Bilancio, laddove si conferma fino al 2027 l’innalzamento della soglia di esenzione dei fringe
benefit ex art. 51 comma 3 del TUIR da euro 258,23 ad euro 1.000,00, con previsione di ulteriore quota di esenzione di euro 1.000,00, arrivando così alla soglia di euro 2.000,00 per i lavoratori con figli fiscalmente a carico.
Ricordiamo, tuttavia, che tali soglie di esenzione non operano come franchigia fissa, di conseguenza il
superamento su base annua delle stesse comporta l’assoggettamento a tassazione e contribuzione di tutto l’ammontare del fringe benefit. Viene altresì confermata, sempre per un triennio, la previsione all’interno della famiglia dei fringe benefit delle somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche, intese quali oneri per il servizio idrico integrato, energia elettrica e gas naturale, delle spese per la locazione dell’abitazione principale e per gli interessi sul mutuo sempre relativamente all’abitazione principale.
Non si comprende il motivo, invece, di subordinare l’attuazione del comma 390 con una preventiva informativa alle rappresentanze sindacali unitarie laddove presenti. Incomprensibile passaggio obbligato per la fruizione di un beneficio che, ricordiamo, può anche non essere di natura collettiva.
Passando dalle conferme alle novità troviamo la disposizione dei commi 386-389, sempre del medesimo art. 1 della L. 207/2024, con cui si introduce una interessante esenzione fiscale per somme corrisposte ai neoassunti in relazione a spese inerenti i fabbricati. Il campo di applicazione è ristretto alle nuove assunzioni decorrenti nel 2025, il regime è transitorio per i primi due anni di rapporto di lavoro.
L’esenzione dalle imposte sui redditi (non è estesa anche alla contribuzione previdenziale) si applica sulle
somme erogate dal datore di lavoro ai dipendenti a rimborso o sostegno delle spese di locazione e
manutenzione di fabbricati presi in locazione dagli stessi lavoratori. Ulteriori requisiti restringono il campo di applicazione della norma:
– l’assunzione (che deve avvenire nel periodo 01.01.25-31.12.25) deve avere quale luogo di lavoro un comune distante oltre 100 km dalla precedente residenza del lavoratore;
– il lavoratore dovrà trasferire la propria residenza nel comune sede di lavoro, rilasciando al datore apposita dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 al fine di attestare la residenza nei 6 mesi precedenti l’assunzione;
– il beneficiario dell’esenzione in questione deve aver percepito nell’anno precedente l’assunzione nel nuovo comune di lavoro un reddito da lavoro dipendente non superiore ad euro 35.000.
Per concludere, la L. 207/2024 ha senza dubbio il merito di interrompere l’introduzione di misure di
breve periodo in ambito fringe benefit, sempre fin qui giustificate da eventi di carattere straordinario ed
esogeno, tuttavia senza avere il coraggio necessario di introdurle a titolo definitivo.
Ricordiamo ad esempio che la soglia ordinaria di esenzione fiscale e contributiva dei fringe benefit, pari
ad euro 258,23 fu introdotta nel 1986 (allora 500.000 lire) quando lo stipendio medio di un lavoratore in
Italia era di circa 1.200.000 lire.
*ODCEC Lanciano