OLTRE ALLE QUOTE C’È DI PIÙ Impiego in Italia di lavoratori stranieri altamente qualificati, nomadi digitali e lavoratori da remoto
di Maurizio Centra*
In gran parte dei Paesi dell’Unione Europea (UE) “trovare” i collaboratori di cui si ha bisogno è un compito assai arduo per i datori di lavoro, a causa sia delle caratteristiche del sistema formativo, che non consente di soddisfare interamente le loro esigenze, sia del progressivo innalzamento dell’età media dei cittadini, condizione che riguarda in particolar modo l’Italia. Ciò nonostante, le attuali regole comunitarie tendono a limitare l’impiego di lavoratori stranieri, intendendo per tali i cittadini di uno Stato non appartenente all’Unione Europea che svolgono o intendono svolgere la propria attività in un Paese dell’Unione.
In Italia l’ingresso e la permanenza di lavoratori stranieri sul territorio nazionale è regolato dal decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” (TUI), in esecuzione del quale il Presidente del Consiglio dei Ministri predispone ogni tre anni il documento programmatico relativo alla politica dell’immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato, che è approvato dal Governo e trasmesso al Parlamento per quanto di sua competenza. La stessa norma, inoltre, stabilisce che mediante un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri siano annualmente definite le quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale, e per lavoro autonomo, tenuto conto dei ricongiungimenti familiari e delle misure di protezione temporanea (flussi di ingresso).
La ricerca di lavoratori stranieri da parte dei datori di lavoro italiani riguarda, prevalentemente, persone da impiegare in attività non specializzate nei settori dell’agricoltura, delle costruzioni, dei trasporti e della meccanica tradizionale, oltre che nei servizi domestici. L’ingresso in Italia di lavoratori di questo tipo è “contingentato” e sottoposto al sistema delle suddette quote, ai sensi dell’art. 3, comma 4, del d.lgs. 286/1998, che prevede per i datori di lavoro la presentazione telematica della richiesta di autorizzazione all’ingresso (visto) in un preciso arco temporale, il c.d. Click day.
Oltre le quote, esistono altre “vie di accesso” per i cittadini stranieri che intendano venire a lavorare in Italia, ad esempio:
- per l’inserimento lavorativo mirato, a seguito della partecipazione a corsi di istruzione e formazione professionale nel Paese di origine;
- per effettuare investimenti nello Stato, in nome proprio o per conto di persona giuridica (rappresentanza), qualora si preveda una permanenza superiore a tre mesi;
- per coloro che rientrano nei casi particolari di cui all’art. 27 del d.lgs. 286/1998, come, ad esempio, i dirigenti o il personale altamente specializzato di società aventi sede o filiali in Italia, i lettori universitari di scambio o di madre lingua, i professori universitari destinati a svolgere in Italia un incarico accademico, i lavoratori marittimi (a determinate condizioni), nonché gli artisti e gli sportivi da impiegare nel territorio dello Stato;
- per svolgere attività di ricerca, qualora lo straniero sia in possesso di un titolo di dottorato o di un titolo di studio superiore, che nel paese dove è stato conseguito dia accesso a programmi di dottorato, anche in questo caso se la permanenza prevista è superiore a tre mesi;
- per i lavoratori altamente qualificati (Carta blu UE).
Lavoratori stranieri altamente qualificati
Ai sensi dell’art. 27-quater del d.lgs. 286/1998, si intendono lavoratori altamente qualificati gli stranieri (extracomunitari) che intendono svolgere in Italia prestazioni lavorative retribuite, per conto o sotto la direzione o il coordinamento di un’altra persona fisica o giuridica, e siano in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti di seguito indicati, la cui verifica è effettuata dalla competente struttura del Ministero dell’interno (Sportello unico dell’immigrazione), la quale, in caso di esito positivo, rilascia la Carta blu UE al lavoratore straniero.
I requisiti, alternativi tra loro, che deve possedere lo straniero per ottenere il riconoscimento di lavoratore altamente qualificato sono:
a) titolo di istruzione superiore di livello terziario rilasciato dall’autorità competente nel paese dove è stato conseguito, che attesti il completamento di un percorso di istruzione superiore di durata almeno triennale o di una qualificazione professionale di livello post secondario di durata almeno triennale o corrispondente almeno al livello 6 del Quadro nazionale delle qualificazioni di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali dell’8 gennaio 2018;
b) requisiti previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, 206 per l’esercizio di professioni regolamentate, ossia una attività il cui esercizio è consentito solo a seguito di iscrizione in Ordini o Collegi o in albi, registri ed elenchi tenuti da amministrazioni o enti pubblici (es. medici, infermieri, farmacisti, ingegneri, architetti, ecc.);
c) qualifica professionale superiore attestata da almeno cinque anni di esperienza professionale di livello paragonabile ai titoli d’istruzione superiori di livello terziario, pertinenti alla professione o al settore specificato nel contratto di lavoro o all’offerta vincolante del datore di lavoro;
d) qualifica professionale superiore attestata da almeno tre anni di esperienza professionale pertinente acquisita nei sette anni precedenti la presentazione della domanda di Carta blu UE, per quanto riguarda dirigenti e specialisti nel settore delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione di cui alla classificazione ISCO-08, n. 133 e n. 25.
La regola di cui all’art. 2427-quater del d.lgs. 286/1998, primo comma (requisiti, alternativi tra loro) si applica anche per gli stranieri:
- soggiornanti in altro Stato membro dell’Unione Europea;
- titolari della Carta blu rilasciata in un altro Stato membro;
- regolarmente soggiornanti sul territorio
In base all’art. 27-quater del d.lgs. 286/1998, dunque, un lavoratore straniero può considerarsi altamente qualificato se ha conseguito un titolo di studio di livello terziario, ossia corrispondente alla laurea (triennale) nell’attuale ordinamento italiano. Requisito che non è soddisfatto neppure dai diplomi rilasciati da istituti ai quali si può accedere solo dopo aver completato un corso di studi di livello secondario superiore (es. liceo) tra i quali rientrano gli IFTE (percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore) e gli ITS (istituti tecnici superiori). Le alternative al possesso di un titolo di studio di livello terziario o equiparato si trovano nei casi c) e d) dell’elenco dei requisiti, laddove è prevista una qualifica professionale superiore da almeno cinque (lettera c) o tre (lettera d) anni di esperienza professionale, purché sia debitamente attestata.
Verifica dell’indisponibilità di altri lavoratori
Prima di presentare telematicamente la richiesta di autorizzazione all’ingresso di un lavoratore straniero altamente qualificato, il datore di lavoro deve verificare l’indisponibilità presso il Centro per l’Impiegocompetente diun lavoratore già presente sul territorio nazionale, con analoghe caratteristiche professionali, salvo che la domanda di Carta Blu UE riguardi un cittadino di paese terzo già titolare di altro titolo di soggiorno.
Richiesta di autorizzazione
Eseguita la verifica preliminare di cui sopra, il datore di lavoro può presentare allo Sportello unico per l’immigrazione – ai sensi dell’art. 22 del d.lgs. 286/1998
– la richiesta nominativa di autorizzazione, compilando il Modulo BC, impegnandosi a comunicare ogni variazione dei relativi dati e allegando:
- l’esito negativo della verifica preliminare;
- i documenti relativi alla sistemazione alloggiativa del lavoratore straniero;
- la proposta di contratto di soggiorno;
- l’asseverazione di un professionista di cui all’art. 1 della legge 11 gennaio 1979, 12 (avvocato, commercialista o consulente del lavoro) o di una delle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale circa l’osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro e la congruità del numero delle richieste presentate, ai sensi dell’articolo 30-bis, comma 8, del Regolamento di attuazione del TUI (D.P.R. 394/1999) (1).
Nella stessa richiesta il datore di lavoro deve, inoltre, indicare:
- la proposta di contratto di lavoro o l’offerta di lavoro vincolante della durata di almeno sei mesi, per lo svolgimento di una attività lavorativa che richiede il possesso di uno dei requisiti di cui al comma 1, dell’art. 27 quater del lgs. 286/1998;
- il titolo di istruzione o qualificazione professionale di livello post secondario, ovvero, in alternativa l’attestazione:
- del possesso della qualifica professionale superiore, ai sensi del medesimo comma l, lett. c) e d) dell’art. 27-quater del d.lgs. 286/1998, producendo apposita dichiarazione (dello stesso datore di lavoro richiedente) nonché contratti di lavoro e/o delle buste paga dei precedenti rapporti di lavoro, o (ii) del possesso dei requisiti previsti dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206 (attività professionali);
– l’importo della retribuzione annuale, come ricavato dal contratto di lavoro ovvero dall’offerta vincolante, che non deve essere inferiore alla retribuzione prevista nei contratti collettivi nazionali di lavoro, stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, e comunque non inferiore alla retribuzione media annuale lorda come rilevata dall’ISTAT.
La documentazione rilasciata da autorità o soggetti non appartenenti all’Unione Europea deve essere legalizzata nei modi stabiliti dalla legge.
Esito della richiesta di autorizzazione
Entro novanta giorni dalla presentazione della domanda (richiesta nominativa di autorizzazione), lo Sportello unico per l’immigrazione, eseguite le verifiche di sua competenza, rilascia il nulla osta al lavoro ovvero comunica al datore di lavoro il rigetto della domanda stessa.
Trasferimenti intra-societari
Considerata la necessità dei gruppi imprenditoriali multinazionali di trasferire temporaneamente dei lavoratori in Italia, per esigenze connesse alle attività svolte in loco, l’art. 27-quinquies del d.lgs. 286/1998 regola l’ingresso e il soggiorno in Italia – per periodi superiori a tre mesi – di lavoratori subordinati assunti in uno Stato non appartenete all’Unione Europea, nell’ambito di trasferimenti intra-societari, riservati a:
- dirigenti;
- lavoratori specializzati, ossia i lavoratori in possesso di conoscenze specialistiche indispensabili per il settore di attività, le tecniche o la gestione dell’entità ospitante, valutate, oltre che rispetto alle conoscenze specifiche relative all’entità ospitante, anche alla luce dell’eventuale possesso di una qualifica elevata, inclusa un’adeguata esperienza professionale, per un tipo di lavoro o di attività che richiede conoscenza di tecniche specifiche, compresa l’eventuale appartenenza ad un albo professionale;
- lavoratori in formazione, ossia i lavoratori titolari di un diploma universitario, trasferiti a un’entità ospitante ai fini dello sviluppo della carriera o dell’acquisizione di tecniche o metodi d’impresa e retribuiti durante il trasferimento.
Lo stesso articolo 27-quinquies del d.lgs. 286/1998 definisce trasferimento intra-societario il distacco temporaneo di un lavoratore straniero, che al momento della richiesta di nulla osta al lavoro si trova al di fuori del territorio dell’Unione europea, da un’impresa stabilita in un Paese terzo, a cui è legato da un rapporto di lavoro che dura da almeno tre mesi, a un’entità ospitante stabilita in Italia, appartenente alla stessa impresa o a un’impresa appartenente allo stesso gruppo di imprese ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile. Il trasferimento intra-societario comprende i casi di mobilità dei lavoratori stranieri tra entità ospitanti stabilite in diversi Stati membri.
In questo caso, la richiesta nominativa di nulla osta al trasferimento intra-societario (autorizzazione) allo Sportello unico per l’immigrazione è presentata dall’entità ospitante (di norma una società nazionale appartenete allo stesso gruppo imprenditoriale di cui fa parte il datore di lavoro distaccante), alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo della provincia competente in ragione della sede legale della stessa entità ospitante.
Nomadi digitali e lavoratori da remoto
Oltre all’impiego in Italia di lavoratori altamente qualificati (ex art. 27-quater d.lgs. 286/1998) e di lavoratori distaccati temporaneamente da altre imprese del gruppo, con sede in un Paese non appartenente all’Unione Europea (ex 27-quinquies d.lgs. 286/1998) dal mese di aprile 2024 è operativa anche la normativa in materia di nomadi digitali e lavoratori da remoto extra UE. Infatti, il decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, del Ministro del turismo e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del 29 febbraio 2024, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 4 aprile 2024, ha stabilito “modalità e requisiti per l’ingresso ed il soggiorno dei cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea che svolgono un’attività lavorativa altamente qualificata attraverso l’utilizzo di strumenti tecnologici che consentono di lavorare da remoto”.
Per nomade digitale si intende il cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione Europea, che svolge un’attività lavorativa altamente qualificata attraverso l’utilizzo di strumenti tecnologici che consentono di lavorare da remoto (2).
Il nomade digitale, dunque, è un lavoratore altamente qualificato, in questo caso autonomo, che svolge o intende svolgere in Italia un’attività lavorativa per un periodo superiore a novanta giorni, per il quale non è richiesto il rilascio del nulla osta al lavoro (ex. D.P.R. 394/1998), ma solo del visto di ingresso e del permesso di soggiorno, di cui agli articoli 3 e 4 del suddetto decreto del Ministro dell’Interno del 20 febbraio 2024. L’obbligo del visto d’ingresso e del permesso di soggiorno si applica anche al nomade digitale che intende permanere in Italia per meno di novanta giorni.
In quanto lavoratore autonomo, il nomade digitale è tenuto a chiedere l’attribuzione di un numero di partita Iva (ex art. 35 D.P.R. 633/1972), per poter svolgere la sua attività in Italia.
Anche il lavoratore da remoto è un lavoratore altamente qualificato che svolge o intende svolgere in Italia un’attività lavorativa altamente qualificata attraverso l’utilizzo di strumenti tecnologici che consentono di lavorare da remoto(3), per un periodo superiore a novanta giorni, al quale si applica la stessa semplificazione prevista per il lavoratore digitale in materia di nulla osta al lavoro.
La differenza sostanziale tra nomade digitale e lavoratore da remoto è che il primo è lavoratore autonomo mentre il secondo è un lavoratore subordinato ovvero un collaboratore, ai sensi dell’art. 2, primo comma, del d.lgs. 81/2015.
Requisiti per il rilascio del visto di ingresso e del permesso di soggiorno
Per ottenere il rilascio del visto di ingresso e del permesso di soggiorno il nomade digitale, come il lavoratore da remoto, deve dimostrare di essere nelle condizioni stabilite dal decreto del Ministro dell’Interno 20 febbraio 2024, oltre a rispettare l’art. 4, terzo comma, del d.lgs. 286/1998, ossia:
- disporre di un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore al triplo del livello minimo previsto per l’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria (euro 8.263,31 x 3 = 789,93 per soggetti senza coniuge né figli);
- disporre di una assicurazione sanitaria per cure mediche e ricovero ospedaliero valida per il territorio nazionale e per periodo del soggiorno;
- disporre di una idonea sistemazione alloggiativa;
- possesso (dimostrazione) di un’esperienza pregressa di almeno sei mesi nell’ambito dell’attività lavorativa da svolgere;
- possesso(dimostrazione) di un contratto di lavoro o di collaborazione ovvero un’offerta vincolante di lavoro o collaborazione, per lo svolgimento di una attività lavorativa che richiede il possesso di uno dei requisiti di cui all’art. 27-quater, primo comma, del lgs. 286/1998.
La richiesta del permesso di soggiorno deve essere presentata dal cittadino straniero entro otto giorni lavorativi dall’ingresso nel territorio italiano, alla Questura della provincia nella quale si trova.
Controlli e scambio di informazioni
Il controllo del rispetto delle norme nazionali in materia di nomade digitale e lavoratore da remoto è effettuato dalla Questura, la quale comunica il rilascio del permesso di soggiorno all’Istituto nazionale della previdenza sociale (Inps), all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail) e all’Agenzia delle entrate, per quanto di reciproca competenza.
Ai lavoratori che rientrano nella categoria di nomade digitale o lavoratore da remoto si applicano le convenzioni bilaterali in materia di sicurezza sociale stipulate dall’Italia con i Paesi di provenienza degli stessi lavoratori, tenendo presente che si applica integralmente la normativa italiana, qualora non esista una convenzione bilaterale.
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L’asseverazione non è richiesta per le istanze presentate dalle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, che hanno sottoscritto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali l’apposito protocollo di intesa con il quale si impegnano a garantire il rispetto, da parte dei propri associati, dei requisiti di cui al comma 1 dell’art. 24 bis del TUI.
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Cfr. art. 1, secondo comma, e art. 2, punto 3) del decreto del Ministro dell’interno 29 febbraio 2024.
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Cfr. art. 1, secondo comma, e art. 2, punto 4) del decreto del Ministro dell’interno 29 febbraio 2024.
*ODCEC Roma