QUOTA 103: TRA PENALIZZAZIONI E INCENTIVI
*di Stefano Lapponi
L’art. 1 co. 139-140 della legge 213/2023 (Legge di bilancio 2024), prevede nel cd. “pacchetto pensioni” la riproposizione della “Quota 103” con penalizzazioni per chi volesse accedervi e un incentivo al trattenimento in servizio per i lavoratori dipendenti che, pur avendo maturato i requisiti pensionistici della misura “Quota 103”, decidessero di non accedervi.
La quota 103 prevista dal d.l. 4/2019 così come modificato dall’art. 1 co. 283 legge 197/2022 è volta a garantire un’effettiva uscita del lavoratore dal mercato del lavoro, anche al fine di favorire nuova occupazione e il ricambio generazionale.
Il d.l. 4/2019 come sopra modificato, prevedeva che l’anticipo pensionistico poteva essere conseguito laddove venivano raggiunte entro il 31.12.2023:
- un’età minima di 62 anni;
- una contribuzione minima di 41 anni.
I requisiti per ottenere la pensione “Quota 103” erano:
- aver compiuto 62 anni di età entro il 31.12.2023;
- aver maturato, entro la stessa data, almeno 41 anni di contributi, di cui 35 al netto dei periodi di contribuzione figurativa (disoccupazione indennizzata, malattia e infortunio non integrati dal datore di lavoro); quest’ultimo requisito deve essere verificato per i soli iscritti presso l’AGO ed i Fondi sostitutivi (v. art. 22 c.1 legge 153/1969; Circ. Inps 23.12.2014 n. 180).
I 41 anni di contribuzione potevano essere raggiunti anche in regime di cumulo, sommando la contribuzione accreditata presso la generalità delle Casse amministrate dall’INPS, con l’esclusione dei contributi versati alle Casse dei liberi professionisti
di cui al d.lgs. 509/1994 e 103/1996. Era possibile considerare i contributi accreditati all’estero presso un paese UE o convenzionato in materia di sicurezza sociale con l’Italia.
Il requisito contributivo poteva essere verificato tenendo conto delle regole della gestione
previdenziale che liquida il trattamento. L’accesso alla “Quota 103” era consentito anche avvalendosi dell’opzione contributiva di cui alla legge 335/1995 (art.1 c.23) con l’ulteriore possibilità di computare i versamenti nella Gestione separata di cui all’art. 3 del DM 282/1996. I requisiti per la pensione “Quota 103” non erano adeguati alla speranza di vita.
Nelle varie “bozze” della Legge di Bilancio, dopo una breve comparsa della pensione quota 104, il legislatore è tornato alla quota 103, ma con notevoli penalizzazioni per chi matura i requisiti nel 2024, infatti la data utile per maturare i requisiti di accesso si sposta al 31.12.2024.
In particolare, la pensione anticipata flessibile (art. 1 co. 283 legge 197/2022, che ha aggiunto l’art. 14.1 al d.l. n. 4/2019) vede sia il ricalcolo contributivo dell’assegno, sia un nuovo tetto massimo d’importo e l’allungamento delle finestre di attesa.
Restano invece i medesimi i requisiti che dovranno essere maturati non più entro il 31 dicembre 2023 ma entro il 31 dicembre 2024. Le nuove penalizzazioni si applicheranno soltanto a coloro che matureranno i requisiti nel corso 2024 e non a chi li ha raggiunti nel 2023. Per coloro che hanno raggiunto il diritto a Quota 103 al 31.12.2023 ma che volessero rinviare al 2024 la domanda di pensione, varrà la cristallizzazione dei requisiti.
I punti di penalizzazione previsti per il 2024 sono essenzialmente:
- l’introduzione del calcolo interamente contributivo dell’assegno;
- l’abbassamento del tetto massimo mensile di assegno pensionistico.
Per i lavoratori che matureranno nel corso del 2024 i requisiti per quota 103, la pensione sarà infatti calcolata col sistema integralmente contributivo. Il sistema risulterà di conseguenza, piuttosto penalizzante.
La quota 103 prevedeva l’applicazione di un tetto massimo, pari a 5 volte il trattamento minimo, sino al compimento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia ordinaria (67 anni, sino al 31 dicembre 2026. Dalla lettura della finanziaria 2024 si evince chiaramente che “il trattamento di pensione anticipata di cui al presente comma è riconosciuto per un valore lordo mensile massimo non superiore a quattro volte il trattamento minimo previsto a legislazione vigente, per le mensilità di anticipo del pensionamento rispetto al momento in cui tale diritto maturerebbe “. quindi fino al sessantasettesimo anno di età il valore della pensione riconosciuta con quota 103 non potrà mai superare 2.270 euro lordi al mese (soglia che attualmente è invece pari a 2.840 euro lordi).
Sul fronte delle cosiddette finestre, ossia i periodi intercorrenti tra il perfezionamento dei requisiti e la liquidazione effettiva della pensione passerà da 3 a 7 mesi per i lavoratori del settore privato; da 6 a 9 mesi per quelli del settore pubblico. Si aggiunga che fino al sessantasettesimo anno di età il valore della pensione riconosciuta con quota 103 non potrà mai superare
2.270 euro lordi al mese (soglia che attualmente è invece pari a 2.840 euro lordi) e fino a tale momento è confermata l’incumulabilità con redditi da lavoro dipendente o autonomo ad eccezione di prestazioni di lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 euro.
Viene invece confermato il regime premiale in busta paga corrispondente allo sgravio dei contributi
Il lavoratore che matura i requisiti per la pensione con Quota 103 ha quindi tre possibilità:
- andare in pensione anticipatamente (con le limitazioni sopra descritte);
- restare al lavoro con un premio in busta paga corrispondente allo sgravio dei contributi a proprio carico (pari al 9,19% della retribuzione, per la maggior parte dei contratti);
- restare al lavoro, rinunciando allo sgravio nell’ottica di un assegno di pensione più alto.
Sulla prima opzione si è precedentemente dibattuto, mentre è interessante andare a studiare i regimi premiali per chi, avendone i requisiti, voglia decidere di restare al lavoro.
Il secondo punto tratta di un incentivo di carattere contributivo per i lavoratori dipendenti che, pur avendo maturato i requisiti per pensionarsi a “Quota 103”, decidono di non accedervi.
La misura, introdotta dalla Legge di bilancio 2023 e riproposta per il 2024, riconosce la possibilità di rinunciare all’accredito contributivo della quota dei contributi a proprio carico relativi all’assicurazione
generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive e esclusive della medesima (9,19%). Il lavoratore che intende avvalersi dell’incentivo al posticipo della pensione dovrà presentare un’istanza all’Inps, che, verificato il perfezionamento dei requisiti, ne darà comunicazione entro 30 giorni al datore di lavoro. Quest’ultimo riconoscerà il beneficio in busta paga.
Le somme saranno imponibili ai fini fiscali, ma non ai fini contributivi e dunque non contribuiranno al montante pensionistico. La logica conseguenza sarà che chi deciderà di continuare a lavorare scegliendo di non versare i contributi a suo carico, avrà una pensione più bassa rispetto a quella che maturerebbe continuando a versare la contribuzione piena.
In altri termini, il lavoratore dipendente che rinuncia a “Quota 103” si potrebbe trovare nelle condizioni di beneficiare di una retribuzione più elevata, in quanto comprensiva della predetta quota di contributi a proprio carico non versata all’INPS.
L’incentivo contributivo cesserà al raggiungimento di una pensione diretta, fatta eccezione per l’assegno ordinario di invalidità, e al conseguimento dell’età per l’accesso alla pensione di vecchiaia.
La rinuncia al versamento dei contributi può essere esercitata una sola volta e ha effetto nei confronti di tutti i rapporti di lavoro, anche successivi ed è revocabile.
Da ultimo occorre rilevare che in caso di variazione del datore di lavoro, la scelta di avvalersi dell’incentivo viene automaticamente applicata e l’Inps ne dà comunicazione al nuovo datore di lavoro.
La terza opzione prospettata prevede che il lavoratore con i requisiti di quota 103 che non fa domanda e continua a percepire la retribuzione con le trattenute previdenziali fino al raggiungimento della pensione di vecchiaia, avrà un assegno pensionistico più alto che nel caso precedente, per effetto dei maggiori contributi versati.
E’ doveroso attendere le norme di interpretazione relative alla Legge di Bilancio 2024 al fine di poter valutare concretamente l’impatto delle nuove disposizioni.
*Odcec Macerata
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