NUOVO SISTEMA SANZIONATORIO INPS DAL 1° SETTEMBRE 2024
di Fabiano D’Amato*
Con il D.L. 19/2024, convertito in Legge 56/2024, è stato introdotto, tra le altre cose, un nuovo sistema sanzionatorio nel caso di evasione od omissione contributiva.
Ad esempio con il nuovo art. 116 c. 8 lettere a) e b) della Legge 388/2000, al fine di favorire l’adempimento spontaneo, sono stati introdotti dei meccanismi di applicazione della sanzione civile riassumibili come segue:
- nel caso di omissione contributiva, in caso di pagamento dei contributi o premi effettuato entro centoventi giorni, in unica soluzione (o come precisato dalla Circolare INPS 90/2024 in forma frazionata, purché sempre entro i 120 giorni), spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, la maggiorazione del 5,5 per cento sul tasso ufficiale di riferimento non troverà applicazione; rimane confermato che la sanzione civile non potrà essere superiore al 40 per cento dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.
- Nel caso di evasione contributiva, se la relativa denuncia della situazione debitoria è effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine di pagamento dei contributi o premi, in luogo della sanzione pari al 30 per cento e del limite massimo previsto pari al 60 per cento dei contributi e premi dovuti, si applicherà quella pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti, nel caso di versamento in unica soluzione entro 30 giorni dalla denuncia, o di 7,5 punti, se il versamento in unica soluzione dei contributi o premi è effettuato entro novanta giorni dalla denuncia.
L’importo massimo in questi casi non può superare il 40 per cento dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.
Nei casi indicati in questo punto, è previsto il pagamento in forma rateale.
Per ulteriori misure previste ed indicazioni, oltre alle Norme di Legge si richiamano le seguenti circolari:
Circolare INPS 04.10.2024 n. 90
Circolare INAIL 10.10.2024 n. 31.
*ODCEC Roma