Pesca Marittima e Indennità di Sostegno al Reddito: presentazione istanza entro il 16 giugno 2025
di Graziano Vezzoni*
Il decreto interministeriale n. 1222 del 17 aprile 2025 introduce un quadro normativo innovativo per garantire un sostegno economico ai lavoratori subordinati impiegati nel settore della pesca marittima, in relazione ai periodi di arresto temporaneo verificatisi nel corso del 2024. La misura, volta a compensare la sospensione dell’attività, mira a tutelare chi opera in un comparto fortemente legato alle dinamiche del settore marittimo.
Chi ne ha Diritto
L’indennità è destinata ai lavoratori subordinati che lavorano per imprese adibite alla pesca marittima, includendo anche i soci lavoratori delle cooperative di piccola pesca, come previsto dalla Legge n. 250/1958. È importante sottolineare che il beneficio, limitato a un massimo di 30 euro giornalieri onnicomprensivi, non è riconoscibile agli armatori, ai proprietari-armatori e ai titolari di impresa individuale imbarcati, poiché in questi casi manca il rapporto di lavoro subordinato. Nel caso in cui un socio, che risulti anche imbarcato, intenda richiedere l’indennità, dovrà attestare l’esistenza del rapporto subordinato attraverso una specifica autocertificazione.
Modalità e Tempistiche di Accesso
Le domande devono essere presentate esclusivamente attraverso il nuovo applicativo “Fermo Pesca”, disponibile nel portale “Servizi Lavoro” del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali. Le istanze, infatti, devono pervenire entro il 16 giugno 2025. L’uso dell’applicativo garantisce una gestione unificata e semplificata delle domande, riducendo il rischio di duplicazioni. Ogni impresa è tenuta a inoltrare una singola istanza per ciascuna unità di pesca, facendo riferimento agli arresti temporanei, sia obbligatori che non obbligatori, verificatisi nel 2024.
Specifiche Relative ai Periodi di Arresto
Il decreto distingue due tipologie di arresto dell’attività:
– Arresto Obbligatorio:
In caso di sospensione obbligatoria, l’indennità non presenta limiti temporali e comprende anche le giornate di sabato, considerate come lavorative. La documentazione di bordo è prevista per attestare l’arresto effettivo.
– Arresto Non Obbligatorio:
Qui il sostegno economico è riconosciuto per un massimo di 40 giorni complessivi nell’anno, includendo anch’esso il sabato come giornata lavorativa. Tale forma di arresto si applica esclusivamente ai lavoratori imbarcati sulle unità di pesca che, non esercitando attività, sono rimasti all’ormeggio. Per questi arresti, è richiesta una dichiarazione in carta semplice (redatta in duplice copia e firmata dal comandante o armatore) da consegnarsi, o presentata online, presso l’autorità competente, entro orari e scadenze stabiliti (con particolari attenzioni per i fermo che coincidono con festività o weekend).
Compilazione della Documentazione
Un perno centrale della procedura è la “Scheda 9 – anno 2024 – dichiarazione di avvenuto fermo”, che deve essere scaricata dal nuovo applicativo e precompilata con alcuni dati inseriti dal richiedente. Questa scheda va poi integrata in modo tassativo con:
– Le cause degli arresti (sia obbligatori che non obbligatori), con i relativi estremi dei provvedimenti e periodi di interruzione;
– Il numero totale di giorni lavorativi di fermo, dettagliato per ciascun tipo di arresto;
– L’elenco completo dei marittimi imbarcati al momento dell’arresto, comprensivo di codice fiscale, nome, cognome e numero di giorni di fermo effettuati.
Questa documentazione, unitariamente a un modulo per la comunicazione del codice IBAN – correttamente compilato, datato e sottoscritto – dovrà essere esibita assieme alla prova dell’avvenuto pagamento dell’imposta di bollo (tramite PagoPA). È fondamentale che la Scheda 9 venga trasmessa tempestivamente all’Autorità Marittima competente, così da consentire le necessarie verifiche e l’inoltro definitivo dell’istanza entro il termine stabilito.
Istruttoria e Liquidazione dell’Indennità
Le Capitanerie di Porto saranno incaricate di controllare la correttezza delle domande, inviando successivamente gli elenchi dei beneficiari al Ministero del Lavoro. Solo dopo l’approvazione delle verifiche, il Ministero, mettendo a disposizione i fondi stanziati per l’anno 2024 (pari a 30 milioni di euro), emetterà il decreto di autorizzazione per il pagamento dell’indennità. Qualora le richieste dovessero superare lo stanziamento previsto, il beneficio sarà ridotto in maniera proporzionale per ciascun lavoratore.
Questa misura rappresenta un importante strumento di sostegno per i lavoratori del settore della pesca marittima, garantendo una tutela economica in un momento di incertezza e adattando le procedure amministrative alle esigenze di trasparenza e rapidità.
*ODCEC Lucca