di Bernardina Calafiori e Alessandro Montagna*

Con la pronunzia in commento (Cass., sez. lav., n. 1584 del 3 dicembre 2025, pubblicata il 23 gennaio 2026), la Suprema Corte di Cassazione è stata chiamata a pronunziarsi su una fattispecie particolare, avente ad oggetto la legittimità di un “doppio licenziamento” – fondato, ovviamente, su titoli e cause diverse – comminato dal datore di lavoro al medesimo dipendente.

Il caso portato all’attenzione della Suprema Corte, più specificamente, traeva origine dall’impugnazione proposta da un dipendente di una Società di Trasporti di Bari nei confronti di un licenziamento comminatogli in seguito alla di lui condanna, in sede penale, per gravi reati (usura ed estorsione). Continua a leggere

di Bernardina Calafiori e Michele Toso*

Con la pronuncia in commento (Cass., sez. lav., n. 4623 del 2 marzo 2025) la Corte di Cassazione, è stata chiamata a pronunciarsi su una questione rilevante in materia di licenziamento per superamento del periodo di comporto e tutela antidiscriminatoria delle persone con disabilità, soffermandosi in particolare sulle conseguenze risarcitorie della nullità del licenziamento discriminatorio. La vicenda origina dal recesso intimato da una cooperativa sociale per superamento del periodo di comporto nei confronti di una lavoratrice affetta da disabilità. Continua a leggere

di Bernardina Calafiori e Alessandro Montagna*

Con la sentenza n. 31367 del 2.10.2025, depositata in cancelleria il 1° dicembre 2025, la Suprema Corte di Cassazione ha enunciato un importante principio in materia di responsabilità del datore di lavoro per lesione della integrità psico – fisica dovuta ad ambente stressogeno e nocivo, statuendo che detta responsabilità ricorre anche nel caso in cui il datore di lavoro abbia consentito o posto in essere comportamenti che abbiano determinato (o, quantomeno: concorso a determinare) un clima aziendale mortificante, anche se detti comportamenti non siano ascrivibili e sussumibili nella nozione di “mobbing”. Continua a leggere

di Bernardina Calafiori e Alessandro Montagna*

Con la sentenza in commento, la Corte di Cassazione ha enunciato importanti principi in materia di cambio di appalto disciplinato da clausola sociale, chiarendo la natura dell’obbligo di assunzione gravante sull’impresa subentrante e il regime delle somme spettanti al lavoratore per il periodo di mancata assunzione.

La vicenda trae origine dal mancato assorbimento, da parte dell’impresa subentrante in un appalto di ristorazione, di un lavoratore impiegato da oltre vent’anni presso il medesimo sito produttivo. La società subentrante aveva invocato una previsione del Ccnl Turismo che consente di escludere dall’obbligo di assunzione alcune figure con funzioni di coordinamento e controllo. Tale esclusione, tuttavia, veniva contestata dal lavoratore e dalla società uscente, che negavano la sussistenza di mansioni superiori o direttive. Dopo il rigetto in primo grado, la Corte d’Appello di Catania riconosceva il diritto del lavoratore all’assunzione e condannava la società al pagamento delle somme corrispondenti alle retribuzioni non percepite, detraendo però quanto ricevuto a titolo di pensione di anzianità. La decisione veniva impugnata sia dalla società sia dal lavoratore. La decisione della Corte di Cassazione si sofferma su due profili: il momento di produzione degli effetti della sentenza e l’esclusione della detrazione della pensione di anzianità percepita dal lavoratore nel periodo considerato. Continua a leggere

di Bernardina Calafiori e Alessandro Montagna*

Con la pronunzia in commento (Cass., sez. lav., n. 26021 del 9.07.2025, pubblicata il 24.09.2025), la Suprema Corte di Cassazione ha confermato il principio, già evidenziato in precedenti decisioni, in base al quale, in materia di sicurezza del lavoro, l’imprenditore è da ritenersi responsabile dell’infortunio occorso al dipendente, sia quando ometta di adottare le misure protettive (comprese quelle esigibili in relazione al rischio derivante dalla condotta colposa del dipendente medesimo) sia quando, pur avendole adottate, non vigili affinché queste siano, in concreto, osservate. Continua a leggere

di Bernardina Calafiori e Alessandro Montagna*

Con la pronunzia in commento (Cass., sez. lav., n. 26035 dell’8.07.2025, pubblicata il 24.09.2025), la Suprema Corte di Cassazione ha fissato alcuni principi fondamentali in materia di obbligo di repêchage del datore di lavoro, per il caso di licenziamento del dipendente per giustificato motivo oggettivo, rilevando, più precisamente, che, a tal fine:

  • non vengono in rilievo tutte le mansioni inferiori dell’organigramma aziendale, ma solo quelle che siano realmente compatibili con le competenze professionali del lavoratore, ossia quelle che siano state effettivamente già svolte, contestualmente o in precedenza, dal dipendente;
  • il datore di lavoro non può ritenersi tenuto ad assolvere ad un obbligo del datore di lavoro di fornire un’ulteriore o diversa formazione del prestatore per la salvaguardia del posto di lavoro.

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di Bernardina Calafiori e Alessandro Montagna*

Con la pronunzia in commento (Cass., sez. lav., n. 24994 dell’8.07.2025, pubblicata l’11.09.2025), la Suprema Corte di Cassazione ha confermato il principio, già posto a fondamento di precedenti decisioni, in base al quale il licenziamento del dipendente che, a causa di grossi problemi fisici, non sia ricollocabile all’interno azienda, se non attraverso un’irragionevole e gravosa modifica dell’assetto organizzativo aziendale, deve essere considerato legittimo.

La pronunzia in commento nasce dal ricorso di un dipendente, con mansioni di barista, che aveva riportato, in costanza di lavoro, un grave infortunio a seguito di un incidente stradale, in ordine al quale il medico competente aveva si espresso un giudizio di idoneità alle mansioni, aggiungendo, pero, le seguenti stringenti limitazioni: “esclusione totale dalla movimentazione manuale di carichi, esclusione da stazione eretta prolungata, non può effettuare servizio in sala, prediligere postazione seduta”. A fronte di ciò, il datore di lavoro – come detto – aveva licenziato il dipendente per giustificato motivo oggettivo, ai sensi dell’art. 3 della L. 604/1966, atteso che costui non poteva essere destinato: (i) ne alle mansioni di cuoco, di addetto alla reception, all’amministrazione o alla cassa, in quanto privo delle necessarie competenze; (ii) ne alle mansioni relative al servizio in sala o al bar, perché implicavano la movimentazione manuale di carichi o, comunque, la necessita di mantenere la stazione eretta in modo prolungato; (iii) ne a mansioni astrattamente compatibili con la sua residua e ridotta capacita lavorativa, posto che non ricorrevano i presupposti e le condizioni per possibili accomodamenti ragionevoli.

Sulla base di tali presupposti di fatto, la Suprema Corte – come detto – ha riconosciuto la legittimità del licenziamento per giustificato motivo del ricorrente, fondando la sua decisione su un orientamento oramai consolidato, in base al quale – nell’ipotesi di licenziamento per inidoneità fisica sopravvenuta del lavoratore e in presenza dei presupposti di applicabilità dell’art. 3, comma 3 bis, del D. Lgs. n. 216 del 2003 – il datore di lavoro ha l’onere di provare la sussistenza delle giustificazioni del recesso, ai sensi dell’art. 5 della legge n. 604 del 1966, dimostrando:

  • sia il sopravvenuto stato di inidoneità del lavoratore e l’impossibilita di adibirlo a mansioni, eventualmente anche inferiori, compatibili con il suo stato di salute;
  • sia l’impossibilita di adottare accomodamenti organizzativi ragionevoli, i quali, senza comportare oneri finanziari sproporzionati, siano idonei a contemperare, in nome dei principi di solidarietà sociale, buona fede e correttezza, l’interesse del disabile al mantenimento di un lavoro confacente alla sua condizione psico-fisica con quello del datore a garantirsi una prestazione lavorativa utile all’impresa.

A questo punto, la Suprema Corte ha colto l’occasione per dare una puntuale definizione di “accomodamento ragionevole”, ed ha osservato, più precisamente, che potrà dirsi ragionevole “… ogni soluzione organizzativa praticabile che miri a salvaguardare il posto di lavoro del disabile in un’attività che sia utile per l’azienda e che imponga all’imprenditore, oltre che al personale eventualmente coinvolto, un sacrificio che non ecceda i limiti di una tollerabilità considerata accettabile secondo “la comune valutazione sociale”.

Stante l’impossibilita di reimpiego del dipendente, anche a mezzo di ragionevoli accomodamenti, la Corte, quindi, ha rigettato il ricorso del dipendente e statuito, per l’effetto, la legittimità del recesso datoriale.

di Bernardina Calafiori e Eleonora Ilario*

Con la sentenza Pauni (C-5/24, 11 settembre 2025) la Corte di Giustizia dell’Unione Europea e tornata a pronunciarsi sul delicato tema della tutela dei lavoratori disabili nel contesto del licenziamento per superamento del periodo di comporto previsto dalla contrattazione collettiva.

Come noto, in materia si e consolidato un orientamento della Corte di Cassazione secondo cui l’applicazione anche ai lavoratori disabili del periodo di comporto ordinario previsto dai contratti collettivi per la generalità dei lavoratori costituirebbe una discriminazione indiretta, rendendo cosi nullo il licenziamento intimato a tale titolo. In questo quadro si inserisce il rinvio pregiudiziale del Tribunale di Ravenna, chiamato, appunto, a decidere sulla legittimità del licenziamento di una lavoratrice che aveva superato il limite di comporto previsto dal Ccnl Commercio. Nella specie, la lavoratrice veniva riconosciuta come disabile ai sensi della normativa nazionale, ma solo dopo l’intimazione del recesso. Il giudice nazionale domandava innanzitutto se la disciplina del Ccnl, che già prevede un lungo periodo di conservazione del posto di lavoro (nella specie: 180 giorni di “comporto” retribuiti,  più 120 di aspettativa non retribuita), fosse davvero incompatibile con la direttiva 2000/78/CE. Continua a leggere

di Bernardina Calafiori e Alessandro Montagna*

Con la pronunzia in commento (Cass., sez. lav., n. 14155 del 27.03.2025, depositata il 27.05.2025), la Suprema Corte di Cassazione ha confermato il principio di diritto secondo il quale il dipendente destinatario di una lettera di contestazione disciplinare non può vantare un diritto soggettivo a visionare i documenti alla base dell’addebito disciplinare, ma ha unicamente diritto a ricevere una contestazione:
(i) tempestiva, ossia formulata in un limite di tempo ragionevolmente breve dalla conoscenza dei fatti da parte del datore di lavoro, posto che, diversamente, egli potrebbe fare affidamento sul fatto che il datore stesso ritenga i fatti irrilevanti disciplinarmente ovvero non talmente gravi da giustificare l’avvio di una azione disciplinare;
(ii) specifica, in quanto formulata in modo concreto e puntuale, così da porre il dipendente in condizione di avere piena contezza del perimetro delle accuse e di potere esercitare compitamente, per l’effetto, il suo diritto di difesa. Continua a leggere

di Bernardina Calafiori e Eleonora Ilario*

Con l’ordinanza in oggetto, la Corte di Cassazione interviene nuovamente sul tema del diritto dei lavoratori subordinati ad astenersi dalla prestazione lavorativa durante le festività infrasettimanali, chiarendo i limiti entro cui tale diritto può considerarsi disponibile.
La controversia trae origine dal ricorso presentato da una società operante del settore del trasporto aereo contro la decisione della Corte d’Appello di Firenze, la quale aveva riconosciuto ad alcuni dipendenti turnisti il diritto a non lavorare durante le festività infrasettimanali, ritenendo tale diritto inderogabile salvo specifico accordo individuale.
Investita così della questione, la Corte di Cassazione ha, in primo luogo, ribadito che il diritto al riposo nei giorni in cui cadono le festività infrasettimanali è un diritto soggettivo del singolo lavoratore e, come tale, non è derogabile in via unilaterale dal datore di lavoro. Continua a leggere