CORTE D’APPELLO DI ROMA, SENTENZA N. 9384 DEL 2 GENNAIO 2023: LE MALATTIE ONCOLOGICHE RIMANGONO ESCLUSE DAL PERIODO DI COMPORTO ANCHE SE NON ESPRESSAMENTE MENZIONATE DAL CCNL

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di Bernardina Calafiori e Eleonora Ilario* 

Con ricorso promosso innanzi al Tribunale di Roma, una lavoratrice impugnava il licenziamento intimatole per superamento del periodo di comporto.

A sostegno delle proprie pretese, la lavoratrice esponeva di essere affetta da un tumore e che nel periodo di comporto erano state (a suo dire indebitamente) comprese anche le assenze per malattia per i giorni di ricovero ospedaliero nonché quelli necessari per effettuare le terapie oncologiche.

La domanda della lavoratrice è stata accolta dal Tribunale, con condanna alla Società a reintegrare la dipendente.

Il Tribunale di Roma ha, infatti, rilevato che:

  • il contratto collettivo applicato (ccnl portieri) definisce la malattia «un’alterazione dello stato di salute che comporti incapacità alla prestazione» e ad essa equipara anche le conseguenze derivanti dalla fecondazione assistita;
  • lo stesso ccnl, pur non prevedendo una specifica esclusione dal periodo delle patologie tumorali, prevede specificatamente delle eccezioni che escludono dal comporto i giorni necessari alla fecondazione assistita e quelli necessari per le cure elio-balneo-termali;
  • nel caso di specie, la lavoratrice aveva offerto prova documentale che vi erano assenze conteggiate per l’asserito superamento del periodo di comporto che erano connesse all’effettuazione delle terapie salva-vita;
  • l’art. 32 della Costituzione impone un’interpreta- zione costituzionalmente orientata delle norme di ccnl, sicchè è legittimo estendere le eventuali esenzioni già previste dal ccnl anche ad altre ipotesi, connotate da una condizione di analoga gravità, come, appunto, le patologie di tipo oncologico. 

Sulla scorta di questo principio, il Giudice del lavoro di Roma ha ritenuto che, nel caso in esame, il periodo di comporto non dovesse ritenersi superato e, per l’effetto, la lavoratrice reintegrata, a nulla rilevando che il contratto collettivo applicato al rapporto di lavoro non avesse disciplinato (ed escluso dal periodo di comporto) tale patologia in modo differenziato dalle altre, «dovendosi invece ritenere prioritario il diritto alla salute tutelato dall’articolo 32 della Costituzione». 

Tale interpretazione, sebbene fondata su principi condivisibili, rende la materia del periodo di comporto incerta in quanto, in alcuni casi particolari, la valutazione giudiziale potrebbe estendersi anche oltre alle fattispecie dei singoli ccnl e per il fatto che per il datore di lavoro è spesso difficile (anche per motivi di privacy) la conoscenza della causa sottesa ad un periodo di malattia.

* Avvocato Studio Legale Daverio & Florio

 

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