Gente di mare INDENNITA’ DI MALATTIA DEI LAVORATORI MARITTIMI
di Graziano Vezzoni*
L’Inps, a partire dal 1° gennaio 2014, gestisce le prestazioni economiche relative all’indennità di malattia, maternità, disabilità e donazione del sangue per i lavoratori marittimi, come previsto dall’art.10, c.3, del d.l. 28.06.2013, n.76 convertito dalla legge n.99 del 09.08.2013. Con la circolare n. 179 del 23.12.2013, l’Inps ha fornito le delucidazioni sulla riscossione dei contributi e sull’erogazione delle suddette prestazioni per i componenti dell’equipaggio delle navi battenti bandiera italiana (ex Ipsema). Per lavoratori marittimi si intendono quelli iscritti nelle matricole della gente di mare (artt. 114 e seguenti del Codice della Navigazione), imbarcati in qualità di componenti dell’equipaggio della nave (artt. 316 e seguenti del Codice della Navigazione). Tali componenti dell’equipaggio delle navi devono essere registrati nel ruolo d’equipaggio (artt. 169 del Codice della Navigazione) previsto per le navi maggiori, ovvero nella licenza (artt. 172 del Codice della Navigazione) relativa alle navi minori e galleggianti. Sono equiparati ai lavoratori marittimi i seguenti lavoratori:
- alle dipendenze dei concessionari dei servizi radiotelegrafici di bordo;
- dipendenti di aziende concessionarie di altri servizi di bordo;
- personale tecnico ed operaio che, per l’esecuzione delle loro prestazioni, si trova a dover svolgere le proprie attività in navigazione;
- adibiti ai servizi speciali nei porti durante la sosta in porto o durante il disarmo.
Sono, invece, esclusi dal regime previdenziale dei lavoratori marittimi i pescatori che svolgono attività di pesca professionale a bordo di natanti non superiori alle 10 tonnellate stazza lorda. Tali pescatori sono riconosciuti autonomi o associati in cooperativa ai sensi della legge 13.03.1989, n. 153, che ha abrogato la precedente legge 13.03.1958, n. 250. I datori di lavoro che sono tenuti al versamento dei contributi di malattia e maternità per i marittimi sono gli armatori, intendendosi per tali le persone fisiche o i soggetti giuridici che esercitano l’impresa di navigazione ai sensi dell’art. 265 del Codice della Navigazione. Sono altresì obbligati al versamento dei contributi, anche se diversi dagli armatori, i seguenti soggetti:
- concessionari dei servizi radiotelegrafici di bordo;
- concessionari di altri servizi di bordo autorizzati dall’autorità marittima;
- aziende che forniscono il personale tecnico/ operaio
Sono infine obbligate al solo versamento del contributo di maternità (con esclusione quindi della malattia) le società armatoriali esercenti attività di trasporto marittimo.
La tutela della malattia per i lavoratori marittimi prevedeva le seguenti prestazioni:
- indennità per inabilità temporanea assoluta da malattia fondamentale nella misura del 75% del salario effettivamente percepito dall’assicurato nei 30 giorni precedenti lo sbarco;
- indennità per inabilità temporanea assoluta da malattia complementare nella misura del 75% del salario effettivamente percepito dall’assicurato nei 30 giorni precedenti lo sbarco;
- indennità per inabilità temporanea da malattia in continuità di rapporto di lavoro nella misura del 50%, per i primi 20 giorni e del 66,66%, dal 21° al 180° giorno, della retribuzione effettivamente goduta alla data di manifestazione della malattia;
- temporanea inidoneità all’imbarco conseguente a malattia.
La retribuzione di riferimento per il calcolo della misura della prestazione era la medesima utilizzata come base di calcolo per l’evento di malattia presupposto, considerando tuttavia le sole voci della retribuzione ordinaria. La Legge di bilancio 2024 e il successivo messaggio Inps n.157 del 12.01.2024 hanno apportato delle modifiche alla misura e alla retribuzione di riferimento per il calcolo delle indennità per inabilità temporanea assoluta da malattia fondamentale e indennità per inabilità temporanea assoluta da malattia complementare, prevedendo, per gli eventi di malattia insorti dal 1° gennaio 2024, l’indennità giornaliera pari al 60% della retribuzione. La Legge di bilancio 2024 è intervenuta anche sulla base di calcolo, stabilendo che l’indennità è determinata sulla retribuzione media globale giornaliera percepita dal lavoratore nel mese precedente a quello in cui si è verificato l’evento morboso; se l’evento di malattia si verifica nei primi 30 giorni dall’inizio del rapporto di lavoro, l’indennità giornaliera è calcolata dividendo l’ammontare della retribuzione percepita nel periodo di riferimento per il numero dei giorni retribuiti.
In considerazione del fatto che la predetta modifica legislativa è entrata in vigore dal 1° gennaio 2024, il messaggio Inps n.157 del 12.01.2024 comunica che le sopradette indennità dovranno essere liquidate sulla base dell’ultima retribuzione teorica disponibile. Il messaggio Inps n.4010 del 14.11.2023 ha ricordato che trovano applicazione anche per i lavoratori marittimi le vigenti disposizioni in materia di trasmissione esclusivamente in via telematica della certificazione di malattia, ferma restando la possibilità, in via eccezionale, di produzione della certificazione cartacea, purché in originale. Il lavoratore ha l’obbligo di inviare all’Inps il certificato entro due giorni dal suo rilascio per evitare la perdita del diritto all’indennità per tutti i giorni di immotivato ritardo. Il lavoratore deve accertarsi della correttezza dell’indirizzo di reperibilità indicato nella certificazione medica ed eventualmente effettuare il necessario aggiornamento in caso di cambio indirizzo. Per gli eventi di malattia che si possono verificare alle persone assicurate in Italia e che dimorano in uno Stato all’estero, la circolare Inps n. 87 del 02.07.2010 prevede che il lavoratore è tenuto a rivolgersi al medico dello stato di dimora che ha constatato il suo stato di salute e di attestare la sua incapacità al lavoro e la durata probabile della stessa. Se il medico dello stato membro non è abilitato o non è tenuto al rilascio della certificazione di incapacità al lavoro, il lavoratore deve rivolgersi a un’istituzione presente sul luogo di dimora, la quale incaricherà un medico all’accertamento dell’incapacità al lavoro. I lavoratori marittimi in stato di malattia in Italia, nel caso si volessero recare all’estero, sono tenuti a sottoporsi a una preventiva visita medica ambulatoriale da effettuarsi nel luogo di sbarco o prossima alla residenza; tale visita servirà al fine di escludere eventuali rischi di aggravamento della salute in caso di imbarco. Nel caso in cui l’assicurato, dopo la mancata autorizzazione all’imbarco, contravvenendo alla disposizione impartita, si rechi all’estero, sarà disposta la sospensione dell’indennità percepita.
*Odcec Lucca