UN CASO DI RIQUALIFICAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO GIORNALISTICO. LE CONSEGUENZE IN PUNTO DI REGIME RISARCITORIO APPLICABILE ALL’ESITO DELL’ACCERTAMENTO DELLA NATURA SUBORDINATA DEL RAPPORTO DI LAVORO. (CASS., SEZ. LAV., ORDINANZA N. 17450 DEL 25 GIUGNO 2024.)
di Bernardina Calafiori e Eleonora Ilario*
Una giornalista professionista, deducendo di aver stipulato con una società concessionaria di emittenti televisive plurimi contratti di lavoro autonomo in un arco temporale di quasi dodici anni, ricorreva giudizialmente al fine di ottenere l’accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Il Tribunale di Roma rigettava la domanda della giornalista, mentre la Corte d’Appello successivamente adita riformava parzialmente la pronuncia di primo grado ritenendo al contrario sussistente la natura subordinata del rapporto di lavoro autonomo intercorso con la società.
Significativamente, asostegnodellanaturasubordinata del rapporto di lavoro, la Corte di merito evidenziava, tra le tante, le seguenti circostanze:
- il periodo molto ampio (ben dodici anni) durante il quale era stata resa la prestazione lavorativa;
- il fatto che in certi periodi la giornalista avesse lavorato in contemporanea per più produzioni della società, così realizzandosi la disponibilità della stessa in maniera “assorbente e continuativa”;
- il fatto che la giornalista fosse inserita in maniera continuativa nella “vita di redazione” poiché trattavasi di un programma giornaliero (ciò comportava una frequenza quotidiana, la partecipazione alle riunioni per l’affidamento degli incarichi, il ricevere direttive dagli autori o dai redattori, l’obbligo di avviso in caso di assenza);
- la circostanza che anche i dipendenti assunti dalla Società avessero la facoltà di rifiutare un pezzo o un servizio;
- l’utilizzo di mezzi aziendali da parte della giornalista;
- i brevi intervalli di tempo fra un contratto e l’altro, pari a complessivi 411 giorni su arco temporale di dodici anni.
Accertata la natura subordinata del rapporto di lavoro, la Corte d’Appello di Roma ordinava, quindi, la riammissione in servizio della giornalista.
Quanto alle conseguenze risarcitorie, la Corte riteneva applicabile al caso di specie il regime indennitario di cui all’art. 32, comma 5°, della L. 183/2010 previsto per il caso di conversione del contratto a termine.
A tale proposito, l’art. 32, comma 5°, della L. 183/2010 (oggi art. 28, comma 2°, d.lgs 81/2015) prevede un’indennità omnicomprensiva, atta quindi a ristorare per intero il pregiudizio subito dal lavoratore, nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto.
Avverso tale sentenza, la giornalista proponeva ricorso per Cassazione, lamentando, appunto, che la Corte di merito avesse erroneamente escluso il diritto all’integrale risarcimento del danno, pari alle retribuzioni maturate dalla costituzione in mora sino all’effettiva riammissione in servizio, e riconosciuto invece soltanto il diritto all’indennità risarcitoria forfettaria ed omnicomprensiva prevista dalla norma sopra citata.
Chiamata a pronunciarsi sulla questione, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso della giornalista.
Con l’ordinanza in commento, i Giudici di legittimità hanno infatti ribadito che, conformemente all’orientamento recentemente consolidatosi, il regime indennitario previsto dall’art. 32 citato non si applica all’ipotesi di accertamento di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato al cospetto di un contratto di lavoro autonomo a termine dichiarato illegittimo, riguardando quel regime soltanto i contratti di lavoro subordinato a termine e le altre tipologie contrattuali previste dai co. 3 e 4 dell’art. 32, tra cui non rientrano i contratti di lavoro autonomo.
Nel caso di riqualificazione del contratto di lavoro autonomo, proseguono i Giudici di legittimità, si applica viceversa l’ordinario regime risarcitorio nella misura delle retribuzioni perdute dalla messa in mora alla ripresa del servizio.
Infine, per quel che concerne l’accertamento di fatto compiuto dalla Corte di merito, la Cassazione ha ritenuto invece immune da censure la statuizione dei giudici di merito. E ciò anche laddove è stata affermata l’irrilevanza degli intervalli di tempo intervenuti fra un contratto e l’altro e della facoltà della giornalista di poter rifiutare gli incarichi assegnateli siccome trattavasi di facoltà esercitabile anche dagli altri giornalisti dipendenti.
Le dette circostante sono state ritenute anche ad avviso della Cassazione non dirimenti al fine di escludere la natura subordinata del rapporto di lavoro.
L’ordinanza in commento è senz’altro di interesse, non solo per il principio di diritto affermato in ordine alle conseguenze risarcitorie nel caso di riqualificazione del rapporto di lavoro autonomo, ma anche ove rammenta quali sono gli indici da tenere a mente nel caso di quei particolari rapporti di lavoro (come quello giornalistico) per i quali vige un principio di subordinazione c.d. “attenuata”.
*Avvocati Studio Legale Daverio & Florio