di Paolo Galbusera* e Andrea Ottolina*
Come noto, il trasferimento di sede del dipendente disposto dal datore di lavoro deve essere, ai sensi dell’art. 2103 co. 8 cod. civ., motivato da comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive, pena l’illegittimità del provvedimento e il diritto del dipendente trasferito a vedersi riassegnato alla sede di provenienza. A questo proposito, secondo l’ormai consolidata giurisprudenza di legittimità, in tema di trasferimento vige la libertà di forma e di conseguenza il provvedimento datoriale non deve necessariamente contenere l’indicazione della relativa motivazione, avendo il datore di lavoro esclusivamente l’onere di allegare e provare le fondate ragioni che lo hanno determinato solo nel caso in cui il dipendente trasferito contesti in giudizio la legittimità del trasferimento. Continua a leggere